L’attesa pronuncia del Tar sezione staccata di Reggio Calabria è arrivata e si è abbattuta sulla proponente Sonia Valenti Titolare della Ditta Bar ristorante pizzeria Porto delle Grazie, che aveva Presentato ricorso contro il comune di Roccella Jonica. Con il ricorso la titolare del bar del porto aveva richiesto l’impugnazione dei seguenti atti posti in essere dal comune:
1) l’ordinanza n. 3 del 27 marzo 2015, notificata in pari data, con cui il Comune di Roccella Jonica le ha ingiunto la restituzione, previa riduzione in pristino, dei locali occupati in ragione delle concessioni demaniali nn. 5 del 6 luglio 2012, 8 del 22 giugno 2010 e 1 del 10 maggio 2012, disponendo, altresì, la “revoca” di queste ultime;
2) il precedente provvedimento n. 4698 del 2 aprile 2014, notificato in data 4 aprile 2014, con cui l’Amministrazione comunale le ha ordinato lo sgombero dei predetti locali;
3) l’atto di concessione demaniale marittima n. 1 del 5 maggio 2014 sottoscritto tra l’Amministrazione comunale e la “Porto delle Grazie” s.r.l.
Con riguardo alla prima richiesta (annullamento del provvedimento al punto 1) il tar ha dichiarato che la richiesta è  inammissibile per carenza d’interesse. L’ordinanza di sgombero, infatti,  dispone testualmente la revoca della concessione in precedenza rilasciata alla ricorrente, pur tuttavia, come già evidenziato, il relativo rapporto concessorio era subordinato alla condizione risolutiva della stipula dell’atto formale di concessione demaniale trentennale, finalizzata alla gestione delle infrastrutture portuali e dei relativi servizi dedicati alla nautica da diporto nel Porto del Comune di Roccella Jonica. Quindi vincolata al momento del subentro dalla nuova gestione.
Con riguardo alla seconda richiesta (annullamento del provvedimento al punto 3) Il Tar ha dichiarato la richiesta tardiva,  oltre che evidentemente pretestuosa per asserito rilascio della concessione in favore della contro – interessata in assenza di una procedura di evidenza pubblica acclarata, a tacer d’altro, dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n. 194 del 7 febbraio 2012) è la domanda di annullamento dell’atto di concessione n. 1/2014 che, oltre ad essere stato preannunciato alla ricorrente con la nota prot. n. 4698 del 2 aprile 2014, è stato pubblicato nelle forme di legge al più tardi a far data dal 14 maggio 2014. Il tar ha infine dichiarato irricevibile, tardivo ed infondato anche la richiesta del punto 2 .
Il tribunale ha anche condannato il ristorante Porto delle Grazie al pagamento delle spese legali.
Maria Teresa Criniti
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