LOCRI – «Sono stato condannato in primo grado a tre anni carcere sulla scorta di poche righe di motivazione, scarne e prive di riferimenti giurisprudenziali, come se fossero sufficienti a riassumere la ia vita di uomo e di avvocato. Non sono state tenute in considerazione le eccezioni dei miei difensori, al punto che ho la sensazione che la sentenza recepisca in maniera acritica un’informativa delle forze dell’ordine. E’ davvero mortificante se non inutile svolgere la professione forense in questa terra».

C’è tanta amarezza nelle parole dell’avvocato Pino Mammoliti dopo aver letto le motivazioni della sentenza di primo grado del procedimento denominato “Mandamento Ionico”, che lo ha visto condannato per favoreggiamento ex. art. 378 c.p..

Dalle motivazioni della sentenza emessa dal Gup Filippo Aragona, infatti, si legge che «La condanna dell’imputato Mammoliti è consistita in una serie di attività che hanno consentito a membri della cosca Cataldo di eludere le investigazioni delle forze di polizia» e che «Dunque non è credibile quanto affermato dall’avvocato Mammoliti per difendersi, ossia che egli era venuto a conoscenza dell’indagine in corso a seguito della notizia appresa dal Cataldo circa quella microspia sulla Fiat Doblò, in quanto, da un lato, il Mammoliti lo aiuta a recitare la parte dell’innocente, dall’altro, dalle predette conversazioni del pergolato e da quelle presso l’azienda agricola di Cataldo si ricava che il Mammoliti aveva informato i Cataldo circa le indagini in corso (indicando la presenza di intercettazioni in atto, nonché gli imminenti provvedimenti restrittivi) molto prima del ritrovamento della microspia da parte di Cataldo Francesco».

«Sulla base di tali elementi – è scritto ancora nelle motivazioni della sentenza – si deve giungere alla conclusione che l’imputato Mammoliti ha travalicato abbondantemente i limiti della sua funzione professionale, offrendo a soggetti appartenenti alle cosche di ‘ndrangheta un supporto informativo mirato a prevenire le attività investigative e provvedimenti restrittivi nei loro confronti».

Fin qui le motivazioni della sentenza, alla quale Mammoliti propone appello. Giova ricordare che in primo grado l’accusa aveva chiesto per lui una condanna a 12 anni di reclusione con l’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso ex art. 416bis, poi derubricata a favoreggiamento, con conseguente condanna a 3 anni.

di Gianluca Albanese- lentelocale.it