R. e P.

Il dl 104 del 14 agosto 2020 in materia di lavoro ha creato, attraverso un cortocircuito di norme, un vincolo quasi catastrofico, obbligando il datore di lavoro, in caso di scelta dell’esonero contributivo previsto dall’art. 3 del medesimo dl, a non poter licenziare per giustificato motivo oggettivo fino all’esistenza della propria azienda, come recita l’art. 14.

Nel c.d. “Decreto agosto” il governo ha voluto alleggerire il peso del costo del lavoro al datore con una serie di interventi mirati ma al quanto un po’ confusi, cerchiamo di mettere in ordine:

l’art. 1 del medesimo dl prevede che i datori di lavoro possono presentare domanda di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per nove settimane, con ulteriore nove settimane ma con obbligo di far pagare al datore di lavoro un addizionale derivante dal raffronto del fatturato tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019.

L’aspetto più interessante del dl agosto per i datori che comunque non hanno necessità di richiedere la cassa integrazione, visto la ripresa dell’attività, riguarda l’art. 3, cioè l’esonero del versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi Inail, fruibile fino al 31 dicembre 2020per un massimo di quattro mesi. Il problema di fondo però riguarda, come accennavo all’inizio dell’artico, le preclusioni al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, cioè per problemi di natura aziendale.

Tale problematica riserverà non poche sorprese per quelle aziende che in futuro avranno esigenze di licenziare personale superfluo, perché l’art. 14 prevede la restituzione di tutte le somme godute per l’esonero contributivo, non riconoscendo un limite temporale a tale vincolo del divieto di licenziamento, si potrebbe definire, salvo modifiche del testo, come vita natural durante dell’azienda stessa.

E’ chiaro che tale preclusione non sono applicabili se l’azienda concorre alla cessazione definitiva o messa in stato di liquidazione senza continuità.

Ulteriore pasticcio creato da tale testo riguarda l’art. 6: fino al 31 dicembre 2020, ai datori che assumono lavoratori a tempo indeterminato o che trasformano i contratti da tempo determinato a indeterrminato, potranno godere dell’esonero totale del versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di sei mesi, ma solo per assunzioni dopo l’entrata in vigore dello stesso Dl.

Quindi, visto che tale esonero si rifà anche per i rapporti di lavoro stagionale del settore turismo, in base a quanto previsto dall’art. 7 è impensabile che tale norma non può essere retroattiva, riferendoci a lavori stagionale per il periodo estivo.

Dott. Giuseppe Ascioti

Consulente del Lavoro