R. e P.
Importante sviluppo giudiziario in una rilevante controversia in materia bancaria, definita in primo grado dal Tribunale di Locri con sentenza del 2026 e successivamente approdata dinanzi alla Corte d’Appello.
La pronuncia del Tribunale di Locri aveva disposto una condanna di particolare consistenza economica
quantificata in € 558.461,00 e alla condanna principale si aggiungeva inoltre la condanna al pagamento
delle spese di lite, complessivamente quantificate in € 58.386,00, secondo quanto disposto nella pronuncia di primo grado. Si trattava, dunque, di una decisione immediatamente suscettibile di produrre effetti patrimoniali di particolare gravità per la parte soccombente.
Una decisione, dunque, caratterizzata da un impatto economico particolarmente significativo anche in
quanto sulla base della predetta sentenza veniva avviata una procedura esecutiva mediante pignoramento che aveva avuto l’effetto di paralizzare l’attività di una nota impresa di Siderno (RC), determinando l’immediata necessità di intervenire in sede di gravame per ottenere una tutela cautelare nelle more della definizione del giudizio di secondo grado. Il rilievo della vicenda, pertanto, non risiede nella sola proposizione dell’appello, ma nella necessità – poi accolta – di conseguire una misura concretamente idonea ad arrestare gli effetti esecutivi già in corso.
La controversia veniva quindi portata dinanzi alla Corte d’Appello la quale dapprima accoglieva “inaudita
altera parte” l’istanza cautelare proposta dall’avv. Antonia Fabiola Chirico del Foro di Locri e,
successivamente, all’esito dell’udienza di discussione, confermava e disponeva la sospensione
dell’esecuzione, con conseguente arresto, allo stato, degli effetti della procedura esecutiva intrapresa sulla base della sentenza emessa dal Tribunale di Locri. Si tratta del passaggio processualmente più significativo dell’intera vicenda, poiché evidenzia l’ottenimento di una tutela cautelare dapprima urgente e poi confermata all’esito del contraddittorio, con effettiva paralisi della procedura esecutiva già avviata.
Un passaggio processuale di particolare rilievo, considerata l’entità della condanna – € 558.461,00 oltre
interessi di mora, cui si aggiungono € 58.386,00 per spese di lite – e le conseguenze patrimoniali derivanti dal pignoramento già avviato. L’intervento della Corte d’Appello assume quindi una portata concreta e non meramente formale, avendo inciso direttamente sull’efficacia esecutiva della pronuncia di primo grado.
Il provvedimento emesso dalla Corte d’Appello assume pertanto particolare importanza nell’ambito della
controversia, avendo consentito di paralizzare, nelle more della decisione sul merito dell’impugnazione, gli effetti esecutivi di una condanna di rilevantissimo valore economico. Pur non equivalendo ad una
decisione definitiva sul merito dell’appello, il provvedimento si segnala come un significativo risultato
cautelare, per tempestività, incidenza concreta e rilievo economico della pretesa sospesa.

