Sono chiare le motivazioni della sentenza rispetto alla condanna da parte del gup di Reggio Calabria dell’ex consigliere regionale  Santi Zappalà per il reato di voto di scambio nel processo “Reale6”: “il candidato Santi Zappalà ha ottenuto un successo storico e brillante grazie alla corresponsione di un lauto compenso economico a seguitodi una vera e propria compravendita di voti, nonchè mediante richiesta di appoggio e interessamento di voti, inoltrata a quasi tutte le maggiori famiglie di ‘ndrangheta della provincia reggina , con remunerazione di quelle più ricettive alle sue proposte”
Zappalà, eletto nel 2010 con oltre 11mila preferenze con la lista del Popolo della libertà , nella coalizione a favore di Peppe Scopelliti fu arrestato nell’aprile del 2015. Secondo l’accusa avrebbe stretto un patto corruttivo con esponenti delle cosca Pelle della ai quali avrebbe erogato 400 mila euro in cambio di voti in suo favore.
Il reato di voto di scambio elettorale politico-mafioso è uno dei punti dolenti della nostra regione. Un reato che fu introdotto nel 1992 all’interno del codice penale, a seguito delle stragi di Capaci e via D’Amelio in cui rispettivamente persero la vita i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

MANUELA MAMMONE

voto-di-scambio1