ORDINA
per quanto riportato in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio
di diffusione del virus già vigenti, nel territorio del Comune di Sinopoli (RC), con decorrenza dalle ore
17,00 del 05 ottobre 2020, sono adottate le seguenti misure:
1. È disposto il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti , riducendo
drasticamente ogni possibilità̀ di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento.
2. E’ disposto il divieto di accesso, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal
territorio individuato per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei
controlli e nell’assistenza e nelle attività̀riguardanti l’emergenza , per le forze dell’Ordine,
Forze di Polizia, Forze Armate e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le
esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d’istituto,
dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività.
3. Sono consentiti unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali, per come elencati in allegato 1
alla presente Ordinanza, in linea con quanto già approvato con l’Ordinanza n. 29/2020, relativo
alle misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come “zona rossa”, nei quali
l’andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione.
4. Sono sospese tutte le attività commerciali, produttive, scolastiche, ad eccezione di quelle
ritenute “essenziali”, secondo quanto già previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in
tema di lockdown.
5. Gli esercenti le attività consentite sul territorio interessato, ai sensi della presente Ordinanza, e
quelle strettamente strumentali alle stesse, che debbano spostarsi dal territorio individuato come
zona rossa, in entrata e in uscita, dovranno dimostrare alle Autorità Competenti che detto
spostamento è strettamente indispensabile e non differibile. Tutte le attività consentite e
indifferibili, devono sempre essere svolte con l’utilizzo delle precauzioni di distanziamento
previste, le misure igieniche indicate e con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
6. E’ disposto che il Dipartimento di Prevenzione provveda a fornire assistenza ai richiedenti, in
termini di attestazioni connesse alle assenze da lavoro.
7. È ribadita la necessità per tutte le persone presenti sul territorio interessato di mantenere
comportamenti rispettosi dell’igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di
assembramenti e dell’uso di protezioni delle vie aeree previsto dall’Ordinanza n. 68/2020,
indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio. Possono essere utilizzate mascherine
di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in
materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano
comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di
sopra del naso. Sono esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini
sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della
mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
8. Si richiamano la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE “Ricerca e
gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”, il Rapporto ISS
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COVID-19 n. 53/2020 “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di
COVID-19 – Versione del 25 giugno 2020” ed il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020
“Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria
domiciliare nell’attuale contesto COVID-19 – Versione del 24 luglio 2020” per la loro puntuale
applicazione.
9. In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico e agli esiti dello screening, le misure
indicate potranno essere rimodulate.
10. Resta fermo il divieto di spostamento alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento
domiciliare per provvedimento dell’Autorità Sanitaria, in quanto risultate positive al SARSCoV-2/COVID-19, ovvero alla quarantena domiciliare precauzionale. Il divieto vige anche per
i soggetti con infezione respiratoria in atto e con febbre (temperatura maggiore di 37,5° C), i
quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico
curante.
11. Resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in
coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e
delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, applicando – in caso di
violazione – la sanzione da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della
legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650
del codice penale. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di
impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o
dell’attività da 5 a 30 giorni.
12. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più
grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione
o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale
Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus è punita ai sensi dell’articolo 260
del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato
dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio
2020, n. 35.
13. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma
3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione,
nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto
previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e
ss.mm.ii.
Restano vigenti altresì le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione
emanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.
La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio
dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro della Salute ed inviata
altresì al Prefetto di Reggio Calabria, all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, alla
Commissione Straordinaria del Comune di Sinopoli.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale
della Giunta della Regione.
Il Presidente
On. Avv. Jole Santelli
Allegato 1
Misure relative alla “zona rossa” presso il Comune di Sinopoli (RC)
1.Sono consentiti, esclusivamente, spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate
esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta ferma la necessità di adottare,
comunque, le obbligatorie misure di distanziamento fisico e di prevenzione.
2. Si ritengono motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie delle persone, da esplicarsi
per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali da affezione.
3. Gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti
solamente in prossimità̀ della propria abitazione.
4. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una
sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.
5. L’eventuale presenza di accompagnatori può̀ essere consentita esclusivamente per motivi di salute,
ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria, ovvero per motivi di lavoro,
qualora si tratti di spostamenti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, in relazione al
tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.
6. È vietata la pratica di ogni attività̀ motoria e sportiva all’aperto , anche in forma individuale . Nel
caso l’attività̀ motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute , dovrà̀ essere effettuata in
prossimità̀ della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone.
È consentito ad un solo genitore di passeggiare con i bambini purché in prossimità dell’abitazione ed
evitando assembramenti e, in caso di comprovata necessità (quale l’impossibilità di lasciare il minore
in casa con un adulto), presso uno degli esercizi la cui attività è consentita. Analogamente le
medesime considerazioni sono applicabili ad anziani e disabili.
7. Per quanto riguarda le persone affette da disturbi dello spettro autistico, può essere consentito lo
spostamento anche con un accompagnatore (previa autocertificazione circa lo stato di necessità per
condizioni di salute) oltre la prossimità delle abitazioni.
9. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco. È
consentito l’utilizzo dei distributori automatici.
10. Per le attività commerciali e produttive ritenute essenziali si deve fare riferimento a quanto a suo
tempo riportato nel DPCM 10 aprile 2020.