Prot. n. 8240 ORDINANZA n. 9 del 14.03.2018

Oggetto: Revoca concessione demaniale marittima e autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Chiusura immediata attività e sgombero dell’area concessa.

I RESPONSABILI DEI SETTORI 5 e 6

PREMESSO che: – la Signora XXXXXXXXX XXXXXXXXX, nata a XXXXXXXXX il XXXXXXXXX ed ivi residente in via XXXXXXXXX n. XX, è titolare, in qualità di Amministratore unico della Società “XXXXXXXXX”, P.I. XXXXXXXXX, di licenza di sub ingresso Rep. Dem. n. XXXXXXXXX, rilasciata dal Comune di Siderno il 26.04.2016 e relativa alla concessione demaniale n. XXXXXXXXX, quest’ultima rilasciata dalla Regione Calabria in data 13.06.2005 e successivamente integrata con appendice del 18.03.2016; – in data XXXXXXXXX prot. n. XXXX, la sig.ra XXXXXXXXX XXXXXXXXX, nella qualità ut supra, ha presentato comunicazione di apertura per subingresso, alla Ditta “XXXXXXXXX” di XXXXXXXXX, di attività di somministrazione di alimenti e bevande;

VISTA la comunicazione del 05.03. 2018, acquista al protocollo dell’Ente in pari data al n. 7264, con la quale la Prefettura di Reggio Calabria – Ufficio Territoriale del Governo ha trasmesso il provvedimento interdittivo ai sensi degli artt. 91 e 100 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti della società “XXXXXXXXX” con sede legale in Siderno, Via XXXXXXXXX (P.IVA XXXXXXXXX);

ACCERTATO che ai sensi dell’art. 98 rubricato “Effetti delle informazioni del prefetto” del D.lgs. n. 159/2011, al comma 1 prevede che “quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 84, comma 4 ed all’articolo 91, comma 6, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni”;

VISTA la documentazione agli atti d’ufficio;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, nel caso in esame sussistono cause tali da precludere la prosecuzione dell’attività di cui alla citata comunicazione, per i motivi riportati nell’interdittiva trasmessa dalla Prefettura UTG di Reggio Calabria, che hanno determinato il venir meno dei requisiti di legge previsti per l’esercizio di attività economica di cui sopra;

VISTO l’art. 42 del codice della navigazione;

VISTO l’art. 94, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011;

RICHIAMATO l’art. 71 del d. lgs n. 59/2010; RITENUTA, in relazione al settore a cui afferiscono i singoli procedimenti, la propria competenza, ai sensi dell’art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241;

DISPONE LA REVOCA – della licenza di sub ingresso, Rep. Dem. n. XXXXXXXXX rilasciata, alla sig.ra XXXXXXXXX XXXXXXXXX, nata a Siderno il XXXXXXXXX ed ivi residente in via XXXXXXXXX n. XX, in qualità di Amministratore unico della Società “XXXXXXXXX”, P.I. XXXXXXXXX, dal Comune di Siderno il 26.04.2016 e relativa alla concessione demaniale n. XXXXXXXXX, quest’ultima rilasciata dalla Regione Calabria in data 13.06.2005 e successivamente integrata con appendice del 18.03.2016; – dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande presentata in data XXXXXXXXX prot. n. XXXX dalla sig.ra XXXXXXXXX XXXXXXXXX a seguito di comunicazione di apertura per subingresso alla Ditta “XXXXXXXXX” di XXXXXXXXX,

ORDINA 1. Lo sgombero del suolo demaniale marittimo concesso, sito XXXXXXXXX del Comune di Siderno, individuato al catasto al foglio di mappa n. XX p. lla XXX. 2. il divieto di prosecuzione, nei locali di cui alla concessione, dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande;

DIFFIDA ad ottemperare a quanto sopra ordinato, con l’avvertenza che l’eventuale inosservanza – oltre a costituire oggetto di comunicazione alla competente autorità giudiziaria per contravvenzione all’art. 650 c.p. – qualora protratta oltre il terzo giorno da quello di decorrenza del presente provvedimento, comporterà l’esecuzione d’ufficio dello stesso mediante apposizione dei sigilli, occorrendo anche con l’impiego della forza pubblica.

Manda per la notifica alla Polizia Municipale e per l’esecuzione d’ufficio, in caso di inottemperanza, senza necessità di ulteriore provvedimento.

AVVISA Che, avverso il presente provvedimento è ammesso: – entro 60 dalla notifica, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Reggio Calabria; – ovvero, entro 120 giorni dalla notifica, ricorso al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

 

Prot. n. 8359 ORDINANZA n. 10 del 15.03.2018

Revoca concessione demaniale marittima e licenza per apertura ed esercizio di stabilimento di bagni marini, lacuali e fluviali.

I RESPONSABILI DEI SETTORI 5 e 6

PREMESSO che: – il sig. XXXXXXXX XXXXXXXX, nato a XXXXXXXX il XXXXXXXX ed ivi residente in XXXXXXXX, n. XX, è titolare, in qualità di Legale Rappresentante dell’“XXXXXXXX.”, della proroga della concessione demaniale marittima (Rep. n. XXX Dem. 2015) rilasciata dal Comune di Siderno il XXXXXXXX e relativa alla concessione demaniale n. XXXXXXXX, quest’ultima rilasciata dalla Regione Calabria il XXXXXXXX; la concessione è relativa all’occupazione di un suolo demaniale marittimo, di mq 1050, sito sul XXXXXXXX, identificato al foglio di mappa n° XX – p.lla n. XXX, al fine di installare uno Stabilimento Balneare con annesso chiosco –ristoro, con limitazione d’uso del suolo dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno e con scadenza al 31.12.2020; – in data XXXXXXXX è stata rilasciata, dal Comune di Siderno, al sig. XXXXXXXX in qualità di legale rappresentate dell’“XXXXXXXX”, la licenza n. XX R.G. per apertura ed esercizio di stabilimento di bagni marini, lacuali e fluviali, ai sensi dell’art. 86 del T.U. L. P.S., artt. 155 e 156 R.D. 6 maggio 1940 n. 635, art. 19 n.8 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616; – in merito all’attività di chiosco-ristoro, lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è stata esercitata a seguito di presentazione di SCIA a carattere stagionale (giugno – settembre) e, come tale, attualmente priva di effetti; (rif. Segnalazione del XXXXXXXX prot. n. XXX);

VISTA la comunicazione del 16 febbraio 2018, acquisita al protocollo dell’Ente in data 19.02.2018 al numero prot. 5576, con la quale la Prefettura di Reggio Calabria –Ufficio Territoriale del Governo ha trasmesso il provvedimento interdittivo ai sensi degli artt. 91 e 100 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti della Società ………..ACCERTATO che l’art. 98 del D.lgs. n. 159/2011, rubricato “Effetti delle informazioni del prefetto”, al comma 1 prevede che “quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 84, comma 4 ed all’articolo 91, comma 6, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni”;

VISTA la documentazione agli atti d’ufficio;

CONSIDERATO che: – nel caso in esame sussistono cause tali da precludere la prosecuzione dell’attività di cui sopra in quanto determinano il venir meno dei requisiti di legge previsti; – in particolare, per i motivi riportati nell’interdittiva trasmessa dalla Prefettura UTG di Reggio Calabria, è sconsigliato “(…) mantenere in capo alla medesima società la possibilità di instaurare rapporti e stipulare negozi con la PA.”

VISTO l’art. 42 del codice della navigazione;

VISTO l’art. 94, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011;

RICHIAMATO l’art. 71 del d. lgs n. 59/2010;

RITENUTA, in relazione al settore a cui afferiscono i singoli procedimenti, la propria competenza, ai sensi dell’art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

DISPONE LA REVOCA – del provvedimento di “Proroga concessione demaniale marittima” (Rep. n. XXX Dem. 2015) rilasciato al sig. XXXXXXXX, nato a XXXXXXXX il XXXXXXXX ed ivi residente in XXXXXXXX n. XX, in qualità di Legale Rappresentante dell’“XXXXXXXX”, dal Comune di Siderno il XXXXXXXX e relativa alla concessione demaniale n. XXXXXXXX, quest’ultima rilasciata dalla Regione Calabria il XXXXXXXX; – della licenza n. XX R.G. per apertura ed esercizio di stabilimento di bagni marini, lacuali e fluviali, rilasciata, in data XXXXXXXX, dal Comune di Siderno, Ufficio Polizia Amministrativa, al sig. XXXXXXXX nella qualità ut supra;

ORDINA 1. Lo sgombero del suolo demaniale marittimo concesso, sito sul XXXXXXXX, identificato al foglio di mappa n° XX – p.lla n. XXX; 2. il divieto di aprire lo stabilimento di bagni marini, lacuali e fluviali ed esercitare la relativa attività; 3. il divieto di svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande; DIFFIDA ad ottemperare a quanto sopra ordinato, con l’avvertenza che l’eventuale inosservanza – oltre a costituire oggetto di comunicazione alla competente autorità giudiziaria per contravvenzione all’art. 650 c.p. – qualora protratta oltre il terzo giorno da quello di decorrenza del presente provvedimento, comporterà l’esecuzione d’ufficio dello stesso mediante apposizione dei sigilli, occorrendo anche con l’impiego della forza pubblica. Manda per la notifica alla Polizia Municipale e per l’esecuzione d’ufficio, in caso di inottemperanza, senza necessità di ulteriore provvedimento.

AVVISA Che, avverso il presente provvedimento è ammesso: – entro 60 dalla notifica, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Reggio Calabria; – ovvero, entro 120 giorni dalla notifica, ricorso al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

fonte: http://www.comune.siderno.rc.it/