R. e P.

Non è assolutamente vero che i Percettori di Reddito/Pensione di Cittadinanza non possono lavorare.

Devo, purtroppo, prendere atto della dilagante disinformazione su questo argomento che sta generando confusione e gravose quanto evitabili sanzioni sia per i Percettori che per i Datori di Lavoro. Mi sento in dovere, a questo punto, di intervenire, nei limiti delle mie competenze, cercando di fare un po’ di chiarezza in merito.

Innanzitutto, per beneficiare del Reddito di Cittadinanza non bisogna essere “per forza” disoccupati; questa misura per il contrasto della povertà, infatti, spetta anche a chi lavora (sia se subordinato che autonomo).

Come “noto”, infatti, il Reddito di cittadinanza è una misura di sostegno  per i soggetti con ISEE inferiore a 9.360 euro annui e prevede, ancora sulla carta, anche un percorso di ricollocamento lavorativo per chi  è disoccupato. Ma non è detto che i beneficiari debbano necessariamente essere disoccupati.

Infatti, come specificato in dettaglio nella recente circolare INPS n. 43/2019,  il  Reddito e la Pensione di Cittadinanza “sono  compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, fatto salvo il mantenimento dei requisiti previsti”. Ciò significa che il sussidio economico viene comunque erogato purché il reddito che si ricava dal lavoro svolto non faccia perdere i requisiti economici molto precisi  previsti dalla normativa.

Infatti, nel caso in famiglia ci sia già un reddito minimo, l’importo dell’integrazione annua  di Reddito di Cittadinanza  che si potrà ottenere, si ottiene sottraendo il proprio reddito familiare dal reddito familiare massimo (determinato sulla base della composizione del proprio nucleo familiare e dei  parametri della scala di equivalenza) e aggiungendo l’eventuale canone di locazione annuo o il mutuo (entro i suddetti limiti massimi).

Importante sottolineare che ai fini del calcolo dell’importo di RDC che puo essere ottenuto,  il reddito da lavoro dipendente  non viene conteggiato completamente,  ma solo per l’80% dell’importo.

Inoltre, i redditi derivanti da attività socialmente utili,  tirocini, servizio civile, nonché da contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia (ex voucher per intenderci) non vanno dichiarati.

1° Caso: ATTIVITA’ LAVORATIVA IN CORSO AL MOMENTO DELLA DOMANDA

All’atto di presentazione della domanda il richiedente dovrà dichiarare, nel quadro E , se uno o più componenti il nucleo familiare abbiano già in corso un’attività lavorativa dalla  quale derivino redditi da lavoro non rilevati per l’intera annualità nell’ISEE, compilando in tal  caso il modello “Rdc/Pdc – Com Ridotto”.  Ad esempio:

– se la DSU è presentata  tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2019, deve essere comunicata l’attività lavorativa iniziata dopo il 1° gennaio 2017.

– Se invece la DSU è presentata dal 1° settembre al 31 dicembre 2019,  l’attività da comunicare è solo quella iniziata dopo il 1° gennaio 2018.

Solo in tale caso dovrà essere compilato l’apposito modello “Rdc/Pdc – Com Ridotto”, tramite i  seguenti canali:
a) se la domanda di Rdc/Pdc è presentata presso i CAF o sul portale  www.redditodicittadinanza.gov.it con SPID, il modello  può essere  compilato contestualmente;

  1. b) se la domanda di Rdc/Pdc è presentata presso Poste Italiane, il modello  dovrà essere compilato e trasmesso presso il CAF entro 30 giorni dalla presentazione della domanda
    L’INPS precisa che la mancata compilazione di tale modello comporta l’impossibilità per l’INPS di  accettare la domanda. infatti tali redditi sono necessari per aggiornare i parametri  che consentono  la  determinazione del beneficio.
    2° Caso: ATTIVITA’ LAVORATIVA CON INIZIO DURANTE IL GODIMENTO DELLA PRESTAZIONE

In caso invece l’ attività lavorativa  inizi dopo l’inizio dell’erogazione della prestazione, i redditi derivanti devono essere comunicati all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività stessa.  mediante il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”,  presso i CAF.

Come nel caso precedente  il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio nella misura dell’80%,  e la modifica dell’importo iniza  dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell’ISEE per l’intera annualità.

Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle Comunicazioni Obbligatorie del datore di lavoro che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 deve provvedere ad inserire tra le informazioni obbligatorie, la retribuzione o il compenso presunto, calcolato sul periodo di lavoro.

La trasmissione da parte del lavoratore è comunque necessaria per non interrompere l’erogazione del Reddito di Cittadinanza 

Nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa dipendente comunicata, si protragga nel corso dell’anno solare successivo, andrà compilato un nuovo modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, entro il mese di gennaio del nuovo anno, fino a quando tali redditi non siano correntemente valorizzati nella dichiarazione ISEE per l’intera annualità.

Breve cenno sulle sanzioni:

Lavoratore: Dal reato di truffa aggravata con reclusione da due a sei anni passando per la revoca del Reddito con restituzione di quanto già percepito fino ad arrivare alla semplice decadenza dal beneficio.

Datore di Lavoro che occupa “in nero” percettori di Reddito/Pensione di Cittadinanza: L’importo della maxisanzione è variabile e dipende dal numero di giornate lavorate, arrivando a superare anche 50mila euro per i casi più gravi:

– da 2.160 a 12.960 euro per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego del lavoratore fino a 30 giorni di lavoro effettivo;

– da 4.320 a 25.920 euro per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego del lavoratore da 31 e fino a 60 giorni di lavoro effettivo;

– per ciascun lavoratore impiegato irregolarmente per più di 60 giorni, la sanzione va da 8.640 euro a 51.840 euro.

Sempremente, esclusivamente ed insistentemente al solo fine di informare la collettività.

 

Luigi Errigo