AL VIA LE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE PER CHI ASSUME BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA

E’ stata finalmente rilasciata la procedura informatica per richiedere l’incentivo per l’assunzione dei percettori di reddito di cittadinanza. Ecco, quindi, iniziata la c.d. fase 2 di questa misura che, a mio parere, degna di uno Stato moderno e aldilà dei soliti disonesti,  garantisce uno dei diritti essenziali della persona: la Dignità.

Dal 15 novembre 2019 è difatti possibile inserire domande per il modulo Sgravio RDC . L’Inps, infatti, ha reso disponibile il modulo di richiesta dell’agevolazione, denominato “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019”.

Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare e la durata del beneficio spettante, il datore di lavoro dovrà inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line SgravioRDC appositamente predisposto dall’Istituto, sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale Agevolazioni” (ex sezione DiResCo) – una domanda di ammissione all’agevolazione.

L’Inps, con il messaggio n. 4099 dell’ 8 novembre 2019, spiega come l’incentivo, introdotto dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, spetta ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato i Beneficiari di reddito di cittadinanza”.

A tal proposito, repetita iuvant, i Beneficiari del Reddito di Cittadinanza sono il Richiedente e tutte le persone componenti il nucleo familiare del Richiedente.

I datori di lavoro interessati all’incentivo dovranno inviare la domanda online, nonché la determinazione dell’importo e della durata. Nel messaggio vengono spiegati quali controlli effettuerà l’INPS, una volta ricevuta la domanda, mediante i propri sistemi informativi, e vengono fornite le istruzioni relative agli adempimenti a cui dovranno attenersi i datori di lavoro.

Come spiega la circolare Inps n. 104 del 19/07/2019 in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato del beneficiario del Rdc, il datore di lavoro può vantare l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite dell’importo mensile del Rdc spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780 euro.

La durata dell’incentivo varia in funzione del periodo di fruizione del Rdc già goduto dal lavoratore assunto. Nello specifico, la durata dell’incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del Rdc fino alla data di assunzione, con un minimo pari a cinque mensilità.

Attenzione: l’incentivo è riconosciuto solo ai datori di lavoro abbiano preliminarmente provveduto a comunicare le disponibilità dei posti vacanti sulla piattaforma telematica dedicata al reddito di cittadinanza sul portale dell’ANPAL e, certamente, DURC in regola.

Lo sgravio per assunzioni di beneficiari di reddito di cittadinanza può essere richiesto da tutti i datori di lavoro privati anche per il settore agricoltura. Possono essere beneficiari dell’agevolazione anche gli Enti di formazione accreditati nei casi in cui l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato si realizzi presso altro datore di lavoro a seguito del percorso formativo svolto presso l’ente stesso.

L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali:

– calcolerà l’ammontare e la durata del beneficio spettante in base alle informazioni sul Reddito di cittadinanza in suo possesso e in base all’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta;

– consulterà, qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia possibilità di riconoscere aiuti de minimis;

– fornirà, qualora risulti che il lavoratore sia percettore del Rdc e che vi sia sufficiente capienza di aiuti de minimis in capo al datore di lavoro, un riscontro di accoglimento della domanda con elaborazione del relativo piano di fruizione.

La fruizione del beneficio avverrà mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive a partire da quella di novembre 2019.

Cordiali saluti

Luigi Errigo