Niente musica dopo le 2.30 a Siderno sino al 27 agosto e limitazione anche dal 28 agosto al 10 settembre non oltre le ore 1.30. Soino queste le nuove norme disposte dall’amministrazione comunale di Siderno per la diffusione di musica nei locali pubblici. In un comunicato stampa diffuso dalla amministrazione comunale si fa, infatti, riferimento a “numerose lamentele pervenute presso il Municipio da parte dei residenti ” cosa che ha indotto alla revoca dell’ordinanza n. 32 del 06 luglio 2017 relativa alle norme che i locali notturni avrebbero dovuto rispettare durante il periodo estivo nella diffusione di musica di sottofondo, di intrattenimento e di svago, piu’ permissiva. Nella nota , che pure considera la vocazione turistica della città, l’Amministrazione comunale ha ritenuto imperativo provvedere contestualmente alla tutela della salute e della quiete pubblica, ragion per cui, attraverso una nuova ordinanza (n. 37 del 1 agosto ) viene ordinato a tutti i gestori di esercizi pubblici e privati per la somministrazione di alimenti e bevande che intendono svolgere attività di intrattenimento e di svago, intanto, di: Presentare all’ufficio del commercio del Comune una denuncia di inizio attività; quindi “Essere in possesso di una relazione tecnica di impianto acustico da presentare al competente ufficio comunale entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, pena l’impossibilità del locale di svolgere attività di intrattenimento e svago di qualunque tipo (pena che sarà applicata anche qualora non venissero osservate le norme di limitazione di pressione sonora o di mancato rispetto di quanto indicato dalla relazione tecnica), essere, ovviamente, in possesso di una licenza di tipo C, avere la documentazione idonea per l’installazione di eventuali attrezzature mobili e impianti elettrici di filodiffusione, rivolgere le casse di amplificazione, dotate di apposito “limitatore del volume” verso il mare e, soprattutto Rispettare le nuove fasce orarie ovvero Dal 01 agosto al 27 agosto fino alle ore 02:30; Dal 28 agosto al 10 settembre fino alle ore 01:30. Oltre a ciò è necessario rispettare i valori assoluti di immissione del rumore in ambiente esterno secondo i seguenti valori : Aree particolarmente protette: 40 dB; Aree prevalentemente residenziali: 45 dB; Aree di tipo misto: 50 dB; Aree di intensa attività umana: 55 dB; Aree prevalentemente industriali: 60 dB; Aree esclusivamente industriali: 70 dB. In caso di violazione delle disposizioni sono previste sanzioni amministrative comprese tra i 1.000 e i 10.000 euro, la diffida all’attuazione di interventi tali da far rientrare le emissioni acustiche nei limiti previsti e, in caso di recidiva, la chiusura del locale fino a 20 giorni oltre all’apposizione dei sigilli alle apparecchiature acustiche.

Aristide Bava