OSSERVAZIONI
Sull’avviso pubblico relativo alla presentazione dell’istanza per l’avvio del procedimento di  Valutazione di Impatto Ambientale del progetto definitivo dell’impianto di TMB da realizzare in ampliamento in località San Leo del Comune di Siderno e notificato al Comune di  Siderno con protocollo n.23548/2020 in data 07.09.2020.
Noi sottoscritti Cittadini, i rappresentanti delle Associazioni Ambientalistiche, di Partiti e  Movimenti politici, riuniti nel Comitato per la salvaguardia del territorio “Siderno ha già dato”:
-chiediamo l’interruzione della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto suddetto;

-censuriamo l’illegittimità e la superficialità con cui si sta procedendo nella elaborazione di un progetto, che avrà un impatto ambientale insostenibile per la salute e
l’ambiente, in contrasto con la normativa nazionale ed europea;
-denunciamo l’atto di imperio che aggrava le condizioni di vita dei residenti;
-invitiamo le Autorità competenti ad attivarsi affinché sia salvaguardato il diritto alla salute e sia tutelato il patrimonio paesaggistico, ambientale, turistico commerciale e agricolo, archeologico della Città di Siderno.
A tal proposito osserviamo quanto segue.
L’ampliamento dell’impianto TMB di Siderno è improponibile ed illegittimo per una serie di violazioni di leggi, comunitarie e nazionali, oltre che costituzionali in relazione alla:
A) Violazione del diritto alla salute e dell’art. 1 legge 14/2014 e s.m.i.
B) Violazione dell’art. 5 dello Statuto della Città di Siderno.
C) Violazione delle norme e prescrizioni del vigente piano regionale dei rifiuti Calabria.
D) Violazione delle norme urbanistiche e ambientali.
E) Violazioni e rischi idrogeologici e geotecnici.
F) Norme a tutela dei siti archeologici.
A) VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DELL’ART. 1 L. 14/2014 e s.m.i.
a.1) La legge regionale n. 14 dell’11.8.2014 disciplina l’organizzazione e lo svolgimento di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
L’art. 1 della legge si apre con la rubrica “Finalità e principi generali”.
Persegue l’obiettivo di regolare la complessa materia e garantisce beni di rilievo costituzionale: la salute dei cittadini e l’ambiente.
La collocazione della tutela dei beni primari in apertura riflette la volontà del legislatore regionale, in armonia con gli indirizzi legislativi comunitari e nazionali, di garantire un livello
di qualità della vita dei cittadini residenti nella Regione.
Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 156 del 19.12.2016 è stato approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

Il Piano, in linea con il quadro di riferimento normativo comunitario e nazionale, si propone di salvaguardare obiettivi essenziali.
Nella Premessa è espressamente prescritto alla lettera e)“individuare i criteri per la localizzazione di nuovi impianti di trattamento/smaltimento
rifiuti”.
La realizzazione del nuovo Piano non è di semplice realizzazione e necessita di strumenti attuativi che vengono apportati attraverso gli allegati alla Delibera n. 156.
La Delibera n. 570 del 29.11.2019 nell’Allegato C, versione finale delle parti oggetto di modifica, alla lettera E) Nuova Stesura Paragrafo 19.2.7 disciplina il livello di tutela specifica: Tutela della Popolazione: per la localizzazione di alcune tipologie di impianti le Comunità d’Ambito dovranno tenere conto della distanza da centri abitati e della distanza
da funzioni sensibili esistenti o già previsti (strutture scolastiche, asili).
L’ampliamento dell’impianto non solo non rispetta la distanza minima dal centro abitato e dalle case sparse, già preesistenti a qualche centinaio di metri da quello attualmente vigente, mentre la normativa prevede la distanza di due chilometri, ma compromette la
salute dei minori frequentanti la scuola materna di Casanova, ubicata in linea d’aria a una distanza di circa 1200 metri.
Dalla relazione allegata del Geologo Aurelio Circosta del 20/10/2020 si riporta quanto segue:
<< È utile ricordare tra le indagini epidemiologiche relative agli effetti sulla salute di popolazioni residenti in prossimità di impianti di smaltimento di rifiuti emergono, tra le tante, quelle condotte da ricercatori statunitensi che hanno rilevato tra queste popolazioni
incrementi significativi per diverse patologie quali tumori infantili, nati di basso peso, tumori del polmone, della vescica, dello stomaco, del colon e del retto, oltre ad un aumento significativo delle morti neonatali. Altri studi condotti da ricercatori canadesi confermano l’esistenza di una prevalenza di alcune delle suddette patologie tra popolazioni residenti
nei pressi di discariche per rifiuti urbani, anche se non si può parlare di una associazione univoca tra esposizione ed effetto avverso. A livello europeo, lo studio multicentrico caso￾controllo di Dolk et al. (Dolk H, Vrijheid M, Armstrong B et al.: Risk of congenital anomalies near hazardous-waste landfill sites in Europe: the EUROHAZCON study. Lancet 1998; 352
(9126): 423 – 27) ha evidenziato aumenti significativi del rischio di malformazioni congenite strutturali e cromosomiche, in madri residenti entro una distanza di 3 km da siti di discarica per rifiuti pericolosi.Per concludere Il rischio che il percolato, il liquido tossico prodotto dalla decomposizione degli scarti, possa penetrare in profondità e contaminare l’unica e consistente falda acquifera del Novito è concreto. La responsabilità di chi oggi decide la costruzione di tali impianti è enorme e i conseguenti e sicuri disastri ambientali che ne con seguiranno nell’immediato futuro saranno da addebitare alla loro colpevole e sconsiderata gestione.>>La prova della grave violazione del diritto alla salute e della carenza di adeguate misure di sicurezza è data da quanto accaduto il 24 settembre 2020, in occasione dell’incendio sviluppatosi nel TMB di Siderno e dalla conseguente situazione di allarme venutasi a creare.Appare utile riportare come è stata data la notizia da parte dell’ANSA del 24/9/2020:<<Un incendio di vaste proporzioni, le cui cause non sono state ancora accertate, ha gravemente danneggiato due capannoni dell’impianto di raccolta e smaltimento dei rifiuti di Siderno, situato nella contrada San Leo posta a monte della cittadina costiera.

Nell’impianto “TMB” di Siderno, attualmente gestito dalla ditta “Ecologia Oggi”,confluiscono tutti i rifiuti raccolti nei centri del comprensorio della Locride (42 Comuni della provincia di Reggio Calabria). Ad essere interessati dal vasto rogo, che ha sprigionato in tutta la zona dense e alte colonne di fumo, sono stati i due capannoni al cui interno si trovavano rifiuti di natura “indifferenziata”. Sul posto diverse squadre di vigili del fuoco.

Presenti pure agenti della Polizia di Stato del commissariato di Siderno e carabinieri della compagnia di Locri. Sulla vicenda è intervenuto l’assessore regionale all’ambiente Sergio
De Caprio. “Aspetteremo gli esiti delle verifiche dei vigili del fuoco – afferma – che, come sempre, sono in prima linea a proteggere quello che altri distruggono. Abbiamo inviato sul posto l’Arpa Calabria e la protezione civile per tutelare la popolazione e pianificare i
necessari interventi di messa in sicurezza e di successivo ripristino. In ogni caso la Calabria ha la determinazione e le risorse per superare ogni difficoltà e non si piegherà a nessuna minaccia” >>.
a.2) Per una maggiore conoscenza delle problematiche che si andranno ad affrontare è necessario ricordare che l’impianto di TMB è situato nella zona Sud del Comune di Siderno, a ridosso della Fiumara Novito e a confine con il Comune di Locri e di Agnana.

Tale impianto nel corso degli anni ha sempre creato notevoli problemi di carattere odorigeno, che ha costretto i residenti in loco a non vivere e a subire le negligenze di chi era ed è tenuto alla gestione, ma, probabilmente, non lo ha mai fatto con diligenza.
Ciò è tanto vero che, appunto, l’incendio di cui si è detto ad oggi non si sa se è stato causato da un’autocombustione, dovuta al sovraccarico di rifiuti, visto che per tutta l’estate ha scaricato mezza provincia di Reggio Calabria, compresa la città capoluogo, oppure se si è trattato di un incendio doloso.
L’incendio del 24.09.2020, non è l’unico scoppiato.
Risulta che il fumo esalava già da alcuni giorni prima e che un altro incendio si era verificato nello stesso mese.
Certamente è in corso un’indagine della magistratura di cui si attendono gli esiti.
E’ ancora certo il fatto che i disagi odorigeni, impropriamente detta “puzza”, sono dovuti alle esalazioni di veleni di vario genere e natura, rilasciati nell’atmosfera in quantità di gran lunga maggiore di quella consentita dalla legge, così come dimostreremo, che minano dal
profondo la salute e l’incolumità pubblica dei cittadini che vivono nelle zone di riferimento.
Quanto accaduto ha provocato un aggravamento acuto dell’inquinamento, con irritazione delle vie bronchiali e polmonari. I cittadini di Siderno e Locri sono stati costretti a rimanere chiusi in casa, per 2 giorni.
I Commissari Prefettizi su indicazione dell’Arpacal hanno emanato un’ordinanza di divieto di consumo di prodotti agricoli nei giorni successivi.
Si ricordano peraltro le ripetute ordinanze sindacali degli ultimi anni per diminuire il conferimento di tonnellaggio e i ripetuti interventi dell’ing. Martino Francesco, inviato dalla Regione per sistemare impianto. Il nuovo progetto proposto può mettere a rischio l’intera comunità.
In conclusione, c’è una totale sfiducia sul corretto funzionamento dell’impianto attuale e non si può correre il rischio di un ulteriore aggravamento che sarebbe incontrollabile.
All’esame della documentazione progettuale pervenuta risulta carente la valutazione dell’impatto ambientale derivante dalla vulnerabilità del progetto in ipotesi di gravi incidenti
ed inadeguate le misure di salvaguardia della popolazione ivi residente.
In sostanza, negli allegati risultano insufficienti ed erronee le predette valutazioni dei rischi da escludere, prima della sottoponibilità del progetto per la valutazione della VIA in violazione dell’art. 5 del D.Lgs n. 152/2006 nonché vi è l’omessa considerazione della sensibilità ambientale delle aree geografiche interessate dal progetto ex art. 19 del D.Lgs n. 152/2006.
E’ di tutta evidenza la violazione di legge.
Sul punto di particolare interesse è la sentenza del Tar di Firenze n. 1322/2019.
a.3) Sostanze emesse nell’atmosfera dai camini dell’impianto.
La pericolosità per la salute pubblica derivante dall’emissione di sostanze nell’ambiente
circostante del TMB si constata dalle sostanze in uscita dai camini che sono:
a) Idrogeno solforato o acido solfidrico (H2S), molto tossico ed ad alte concentrazioni può portare alla morte. L’evidenza scientifica vagliata porta alla conclusione che anche livelli di H2S al di sotto delle norme stabilite per legge hanno gravissime potenzialità
nocive per la popolazione. L’ H2S, classificato ad alte concentrazioni come veleno, a basse dosi può causare disturbi neurologici, respiratori, motori, cardiaci e potrebbe essere collegato ad una maggiore insorgenza di aborti spontanei nelle donne. A volte
questi danni sono irreversibili. Da risultati recentissimi emerge anche la sua potenzialità, alle basse dosi, di stimolare la comparsa di cancro al colon. (Università California: Danni alla salute umana causati dall’idrogeno solforato 2010). Insomma, gli
effetti tossicologici dell’idrogeno solforato, sia sull’uomo che sulla vegetazione (l’H2S entra nel ciclo vegetativo attraverso il processo di fotosintesi) sono veramente
allarmanti. L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), per l’H2S, raccomanda di non superare il livello di 7 µg/m3 (circa 5 ppb) per la concentrazione media in aria
ambiente misurata su 30 minuti, al fine di evitare disturbi per la popolazione e la soglia di 150 microg/mc come media giornaliera.
b) Ammoniaca (NH3) reagendo con altre sostanze porta alla formazione di micro
particelle PM2,5. L’ammoniaca è un composto dell’azoto di formula chimica NH3. A temperatura ambiente l’ammoniaca è un gas incolore dall’odore pungente molto forte e
soffocante, irritante e tossico. (Arpa Lombardia Ammoniaca in atmosfera: misure e valutazioni modellistiche- https://www.arpalombardia.it/sites/DocumentCenter/
Documents/Aria%20-%20Progetto%20Parfil/Ammoniaca%20UO_1.pdf)
c) Composti organici volatili (COV o VOC in inglese) in cui si raggruppano varie
sostanze, alcune potenzialmente cancerogene. I COV possono essere causa di una vasta gamma di effetti che vanno dal disagio sensoriale sino a gravi alterazioni dello stato di salute (cancro); ad alte concentrazioni negli possono causare effetti a carico di numerosi organi o apparati, in particolare a carico del sistema nervoso centrale. Alcuni di essi sono riconosciuti cancerogeni per l’uomo (benzene,
formaldeide) o per l’animale (tetracloruro di carbonio, cloroformio, tricloroetilene,
tetracloroetilene). Altri COV: xilolo, toluolo, benzolo, cloro-benzolo, fenolo.
d) Polveri sottili (PM10, PM2.5) che portano a problemi polmonari. Le polveri PM10
possono costituire un serio pericolo per la salute umana.
• Un’esposizione di breve periodo può irritare i polmoni e causare broncocostrizione,
tosse e mancanza di respiro.
• Le sostanze che si dissolvono dal materiale particellare possono causare danni alle cellule.
• Un’esposizione di lungo periodo a basse concentrazioni può indurre il cancro.
Le particelle che si depositano nel tratto respiratorio superiore o extratoracico (cavità nasali, faringe e laringe) possono causare effetti irritativi quali secchezza ed infiammazione di naso e gola. Le particelle che si depositano nel tratto tracheobronchiale (trachea, bronchi e bronchioli più grandi) possono invece provocare costrizioni bronchiali,
aggravare malattie respiratorie croniche (asma, bronchite, enfisema) ed eventualmente indurre neoplasie.
Valore limite giornaliero 50 µg/mc da non superare più di 35 volte per anno civile Valore limite annuale 40 µg/mc.
Nel nuovo impianto ci sono 4 diverse sezioni che emettono le sostanze nocive in 4 diversi camini, indicati ( E0x) punti di emissione alla quale confluiscono le sostanze di lavorazione, prima trattate da 1 o più scruber per le diverse linee e successivamente da 4 biofiltri.
La sezione 01, quella attualmente esistente che tratta la frazione organica della RSU (FORSU), della capacità di circa 18.000 t/anno di rifiuti organici con la produzione di compost di qualità ha 2 linee (A e B) ha 5 zone (bussole di conferimento A e B, la zona di
ricezione-pretrattamento miscelazione, raffinazione primaria e triturazione verde e l’area di manovra e maturazione primaria).
In queste zone la concentrazione di Unità odorometriche è molto alta, da 750 a 14 mila Uoe/m3 e anche le sostanze presenti( Idrogeno solforato, ammoniaca, composti organici
volatili e particelle sottili sono superiori a quelli a norma. Queste sostanze passano per degli scruber e successivamente dal biofiltro e vengono portate a valori a norma e infine
scaricati attraverso il camino E01. Anche le altre linee di lavorazione hanno una sequenza di lavorazione simile a questa. La sezione 02 nuova, è quella che completa il ciclo della
linea 01, si trova nel locale di stoccaggio del compost. Ha due linee (C e D) e 4 aree (maturazione finale, raffinazione finale, stoccaggio compost e stoccaggio balle), i valori delle uoE vanno da 320 a 5 mila al mc, confluiscono nel camino E02. La sezione 03, (Linea E) nuova denominata ReMat serve per il recupero del materiale (PE polietilene; PP
polipropilene; PET polietilentereftalato; Carta mista; Cartone;Metalli ferrosi; Metalli non ferrosi) ha tre aree (linea Remat, bioessiccazione e raffinazione) i valori di UoE vanno da 750 a 11 mila, confluiscono nel camino E03. La sezione 04,(linea F) nuova, anche questa
destinata al recupero di materiale (ReMat) ha 5 aree nella quale i valori di UOE vanno da 750 a 11 mila e confluiscono nel camino E04.>>
Il pericolo per la salute aumenta laddove si consideri che è previsto che il controllo e la gestione è affidato a un sistema di telecontrollo con PLC , di cui non risulta specificato quale sistema operativo sia adottato.
Si parla genericamente di Windows, senza chiarire la versione e il software pcAnywhere, che non sembrerebbe essere più in commercio (utilizzato su computer di vecchia generazione).
B) Violazione dell’art. 5 dello Statuto del Comune di Siderno.
L’art. 5, dedicato alla “Tutela ambientale e territorio” prescrive:
“Il Comune implementa tutte le misure e le tecnologie necessarie a conservare e difendere l’ambiente, attraverso un’attenta pianificazione strategica mirata alla difesa del suolo, sottosuolo e di tutto l’ecosistema; più in generale: inquinamento atmosferico, acustico e
delle acque.
Sul territorio comunale è vietato l’insediamento o l’ubicazione di nuove fabbriche, depositi, impianti e laboratori chimici, farmaceutici e biologici che usano, producono, scaricano e/o emettono nell’acqua, in superficie, nel sottosuolo o in atmosfera sostanze riconosciute o che le ricerche scientifiche dichiarano fortemente irritanti, corrosive, odorigene, nocive,
tossiche, cancerogene, teratogene, mutagene, eco tossiche, radioattive, esplosive, dannose e/o pericolose per vita o l’ambiente..>>.
Il progetto di ampliamento risulta proposto in violazione ad una norma fondamentale della Città di Siderno, che vieta l’installazione di nuove fabbriche e impianti chimici sul territorio comunale, norma adottata con delibera consiliare del 20/2/2017 e sollecitata proprio dall’insistenza sul territorio cittadino di più fabbriche chimiche, che nel corso degli anni hanno creato danni alla comunità sia sotto il profilo del danno alla salute che su quello
economico.
L’attuale progetto non potrà essere approvato, in quanto sussiste un divieto proveniente dal suddetto art. 5, norma fondamentale dell’Ente.
Inoltre la normativa urbanistica a tutela dell’ambiente non consente la variante, poiché l’area di interesse è posta in zona E1 extra-urbana agricola, ove insiste la coltivazione del bergamotto, frutto di particolare specificità e tipicità, considerato che viene prodotto
soltanto in questa parte di territorio rispetto al resto del mondo.
Tale produzione è tutelata dal Piano Regionale dei Rifiuti con un livello di tutela integrale, considerata facente parte delle aree del patrimonio agroalimentare, di particolare qualità e
tipicità ai sensi del comma 2 dell’art.21 d. lgs. 228/2001 e del comma 3, lett. D, dell’art. 51 della L.R.19/2002.
Inoltre, l’area è soggetta a vincolo paesaggistico (150 metri dalla falda del Novito).
C) VIOLAZIONE DELLE NORME E PRESCRIZIONI DEL VIGENTE PIANO REGIONALE
DEI RIFIUTI CALABRIA.
Il PRGR CALABRIA, nei “Criteri di localizzazione dei nuovi impianti”, paragrafo 19.2.7,
prevede:
Livello di tutela specifica: <<Tutela della popolazione I criteri nel seguito descritti
sono ostativi per la localizzazione di alcune tipologie di impianti (ovvero di alcune delle operazioni di gestione dei rifiuti). Le Comunità d’Ambito per la loro localizzazione dovranno tener conto della distanza da centri abitati e della distanza da funzioni sensibili, ove previsti dai Regolamenti Comunali (PRG o PUC). Nello specifico, la distanza da centri abitati, al fine di garantire la tutela della popolazione, deve
essere determinata tenendo conto della compatibilità con l’assetto urbano e con
l’ambiente naturale e paesaggistico e delle condizioni meteorologiche e climatiche. Per quanto riguarda i nuovi impianti, allo scopo di prevenire situazioni di compromissione o di
grave disagio, si deve tener conto, in funzione della tipologia di impianto e di impatto generati, della necessità di garantire una distanza minima tra l’area dove vengono
effettivamente svolte le operazioni di smaltimento e/o recupero, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mitigazione previste in progetto, e gli edifici sensibili
esistenti o già previsti (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo e case circondariali) prossimi all’area stessa. L’ubicazione degli impianti, in funzione della distanza dai centri abitati, deve essere determinata tenendo conto della compatibilità con
l’assetto urbano e con l’ambiente naturale e paesaggistico e delle condizioni meteorologiche e climatiche.
Al fine di garantire la tutela della popolazione si determinano delle distanze di tutela integrale dal centro abitato per come definito ai sensi del D.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.
Impianti di compostaggio e altri impianti che gestiscono rifiuti putrescibili R3, D8,
D13, D9, R13, D15 distanza 2.000 metri.
Le distanze si intendono misurate dalla recinzione dell’impianto”.
Risulta evidente che l’impianto non garantisce quanto prescritto dalle norme a tutela della popolazione.
Infatti l’impianto in progetto dista 600 metri dalla popolosa contrada San Leo, a 450 metri da un agriturismo, a 1800 metri dall’Hotel President, da un campeggio, da ristoranti e dalla
periferia della cittadina di Siderno.
Le stesse distanze sussistono in relazione anche ad altri siti sensibili: asilo e scuole primaria di Casanova, plesso della scuola M. Bello, distante circa 1200 metri, stadio comunale, a 1600 metri, casa di riposo Sant’Antonio.
Il progetto interessa una località posta a distanza inferiore da quella prevista nel PRGRU, che “prevede, infatti, quali fattori escludenti: una distanza inferiore a 2000 m dai centri abitati, inferiore a 300 m da case sparse, inferiore a 2000 m da luoghi sensibili
(strutture scolastiche, asili, strutture sanitarie con degenza, case di riposo)”.
Come risulta dalle numerose denunce presentate all’autorità giudiziaria, già l’attuale impianto esistente ha un forte impatto sulla qualità dell’aria e sulla salute pubblica, rendendo di fatto invivibile un’ampia parte del territorio comunale
L’impianto da realizzarsi, anche se non lo si vuole definire come nuovo e autonomo,rientra comunque a pieno titolo nelle prescrizioni del PRGRU ed è soggetto ai criteri localizzativi ivi previsti.
L’approccio metodologico di scelta del sito, lungi dall’individuare una macroarea potenzialmente idonea e comunque neutrale rispetto a qualsivoglia luogo, si pone in chiave critica e di contrasto rispetto alle previsioni del piano; il progetto non è applicativo e attuativo del piano regionale; una corretta applicazione del medesimo avrebbe richiesto
la suddivisione del territorio in macroaree, la comparazione delle stesse rispetto alle prescrizioni del piano, la scelta fra quella comportante la maggiore sostenibilità ambientale
e la minore compromissione dei valori da tutelare”.
Si aggiunga che l’impianto viene allocato in mancanza di qualsiasi deliberazione comunale
a monte, che individua il sito come luogo per realizzare il nuovo impianto.
Infine, appare opportuno ai fini di escludere la legittimità dell’opera richiamare le recenti
sentenze del Tar di Lecce n. 320/2020.
Peraltro, lo stesso Piano Regionale dei Rifiuti della Calabria al punto 19.2.4 ai fini di
tutelare la salute dei cittadini e l’incolumità pubblica, innalza il livello di tutela integrale
delle risorse idriche, prevedendo specifiche distanze dai corsi d’acqua.
D) Violazione delle norme urbanistiche e ambientali.
Appare evidente che la realizzazione dell’impianto è in violazione alle norme urbanistiche
e ambientali.
L’area oggetto d’intervento ricade in zona ZONA E – Extra-urbana agricola – Sottozona E1
– Agricola irrigua della variante generale al P.R.G.. Secondo l’art.16 delle Norme tecniche
del P.R.G., la Zona E – Extra-urbana agricola comprende le parti del territorio comunale destinate ad attività agricole sia sotto l’aspetto produttivo che degli interventi possibili,
indirizzati alla salvaguardia e valorizzazione dei territori interessati. Le Norme indirizzano
ogni intervento alla difesa dell’esercizio d’impresa, salvaguardando i valori tipici e tradizionali del settore. La sottozona E1 comprende la parte del territorio comunale situata
fra le fiumare Novito e Mangiafico prevalentemente al di sotto dei 50 m.slm. interessata da
colture agricole (da frutto, seminativi, orto-frutticole, ecc.) la cui pratica è favorita da
condizioni morfologiche favorevoli.
Il QTRP (Piano territoriale regionale paesaggistico) individua quali misure di salvaguardia
paesaggistica i seguenti indirizzi rivolti alla tutela delle fiumare:
– salvaguardare e migliorare i caratteri di naturalità degli alvei, anche tramite
un’attenta gestione della risorsa idrica e degli interventi di regimazione idraulica, al fine di
garantire un’adeguata presenza d’acqua;
– riqualificare le sponde fluviali per contrastare il fenomeno dell’inquinamento
determinato da scarichi abusivi degli abitati e delle attività produttive;

tutelare le specifiche connotazioni vegetazionali e gli specifici caratteri
geomorfologici dei singoli torrenti e fiumi, quali cascate, forre, orridi, meandri, lanche e
golene;
– salvaguardare e valorizzare il sistema di beni e opere di carattere storico insediativo
e testimoniale che connotano i diversi corsi d’acqua, quale espressione culturale dei
rapporti storicamente consolidati tra uomo e fiume;
– riqualificare le situazioni di degrado ambientale e paesaggistico in coerenza con le
finalità di salvaguardia e tutela sopraindicate;
– risanare gli alvei fluviali e ricostruire gli habitat interessati;
– favorire la realizzazione di percorsi di mobilità dolce lungo le sponde fluviali;
– recupero e riqualificazione dei corsi d’acqua ed in particolare delle foci attraverso la
creazione di una zona di rinaturizzazione;
– bloccare la tendenza agli usi impropri degli alvei: presenza di cave, discariche abusive,
produzione di calcestruzzi e cementifici, impianti industriali ed addirittura di espansioni
urbane:
– nelle aree individuate dal PAI come aree di golena non è possibile alcuna trasformazione
se non l’uso agricolo ferma restando la conformità con quanto disposto dal R.D.
n.523/1904.
Essendo la “Vallata del Novito e di Monte Mutolo” interessata dal SIC (Sito di Interesse
Comunitario) IT 9350135 – Sito a dominanza di vegetazione igrofila e, inoltre, che
1. la Fiumara Novito è considerata “Corridoio ecologico complementare” ad alta naturalità di connessione tra le Core Areas, fasce di agroecosistemi di connessione tra le Core Areas, fasce vegetate litoranee, aree a forte caratterizzazione vegetazionale dove
esistono specie minacciate di estinzione e specie vulnerabili, aree a naturalità molto alta di
completamento alla matrice naturale primaria;
2. la Fiumara Novito è “Area tutelata per legge” ai sensi dell’Art. 142, comma 1, lettera
c) del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e smi – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004,
s.o. n. 28), in quanto appartenente ai “fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi
previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli
argini per una fascia di 150 metri ciascuna”;
– in base all’art. 25 delle NTA del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale),
fatte salve le misure più restrittive oggetto di vincoli idrogeologici o di disposizioni del
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), e con l’esclusione del Territorio Urbanizzato,

“all’interno dei perimetri dei Corridoi ecologici è vietata la previsione di nuovi insediamenti
di cave, discariche, impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, aree ASI, aree PIP,
stabilimenti industriali, insediamenti commerciali per la media e grande distribuzione”;
– in base all’art. 27 del PTCP, nelle fasce contermini ai fiumi e ai corsi d’acqua, definite dal
D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42, art.142, è vietata la dispersione dei reflui non
adeguatamente trattati, la realizzazione di discariche di qualunque tipo, di impianti di
trattamento e di stoccaggio di rifiuti, di impianti di trattamento delle acque reflue, il deposito
anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura, qualunque tipo di residenza
permanente o temporanea (campi nomadi, campeggi).
E) VIOLAZIONI E RISCHI IDROGEOLOGICI E GEOTECNICI.
Per quanto riguarda l’aspetto geologico e idrogeologico, dagli esiti dello studio del geologo
Aurelio Circosta, si rileva che l’area d’intervento è ad alto rischio di esondazione e che la
falda acquifera è posta in prossimità del piano campagna, condizione a cui si associa, in
presenza di sisma, la possibilità di liquefazione dei terreno di fondazione delle opere.
Inoltre, a conferma dell’improponibilità del progetto, si evidenzia che nei recenti studi
geomorfologici eseguiti per la redazione del PSC il sito è fatto ricadere in un’area di
Classe 3 “Fattibilità con consistenti limitazioni” – Sottoclasse 3.2 “Aree di possibile
esondazione in caso di eventi straordinari e/o storicamente inondate” e che il Novito è
anche interessato dal PAI (Piano di Assetto Idrogeologico), essendo il suo fondovalle,
nella porzione terminale dell’alveo, indicato come Area di attenzione. Nell’ultimo tratto
della fiumara, dall’impianto sino al mare, all’area di attenzione il PAI sovrappone una zona
di attenzione che determina una fascia sottoposta a vincolo (aree a rischio molto elevato
R4 e quindi inedificabile) di larghezza pari a Hx15 = 75 m (essendo H, indice di Horton,
pari a 5), potendo considerare l’argine esistente del tutto inadeguato, condizione che
avrebbe dovuto all’epoca impedire la costruzione dell’impianto oggetto di ampliamento.
Riportiamo altresì uno stralcio della relazione del geologo Aurelio Circosta.
<<Come illustrato nelle allegate stratigrafie, in tutti i sondaggi è stato raggiunto il
basamento argillitico pliocenico, ancorché alterato al tetto; esso giace alla profondità di 40
nell’area dell’impianto.
Il basamento pliocenico è sormontato dal materasso alluvionale saturo ed acquifero,
sicché (come già segnalato) il suo tetto risulta alterato e rammollito dall’acqua di falda
anche per diversi metri di spessore.

Il materasso alluvionale risulta costituito da prevalenti depositi sabbio-argillosi o limosi.
In tutti i fori di sondaggio il sottosuolo si è rivelato saturo in profondità; il livello freatico è
stato rilevato nel Dicembre del 2002 e nel Maggio 2020, prossimo al piano campagna.
La quota della superficie piezometrica era sostanzialmente analoga a quella del pelo
libero dell’acqua che alla medesima data colmava, in fase di piena, l’alveo della contigua
Fiumara Novito; è quindi lecito ritenere che la superficie freatica (che come già segnalato
è alimentata dalla fiumara medesima) possa di poco risalire sino al raggiungimento del
p.c.
La realizzazione di un impianto per il trattamento di R.S.U. da ubicarsi nella zona già
stabilita dalle Autorità Regionali della Calabria, appare oggettivamente inadeguata per le
ragioni precedentemente esposte. In particolare l’inadeguatezza del sito è evidenziata dal
periodico ripetersi di eventi alluvionali con conseguenze che incidono profondamente
sull’assetto morfologico delle zone confinante con il talweg della Fiumara Novito
Al di là delle prescrizioni imposte dal P.A.I., l’area di ampliamento dell’attuale stabilimento
si trova su terreni caratterizzati, come già descritto, da materiale granulare con elevata
permeabilità e classificabile come “alluvioni di fiumara di recente formazione”. Con tali
premesse appare chiaro che in tempi non lontani il talweg della fiumara Novito ha
occupato le zone oggi oggetto dell’ampliamento dell’impianto. Viene oggettivamente da
chiedersi come si possa escludere che in questa imminente stagione invernale, o chissà in
quale futuro remoto, non si possano creare situazioni meteorologiche tali da far sì che la
fiumara Novito possa riappropriarsi dei suoi precedenti dominii. In presenza di tali
calamità, cosa ne sarà degli impianti ivi edificati?
In presenza di tale eventualità una considerazione importante la meriterebbe il sistema di
difesa spondale esistente che, a parere dello scrivente, appare inadeguato e sottostimato.
Cosa dire ancora della presenza della falda acquifera che, nel periodo di morbida, è
affiorante o subaffiorante (soggiacenza della falda < di 0,5 metri dal piano campagna) in
prossimità del piazzale dell’esistente impianto e di quella parte che, in adiacenza, si andrà
ad edificare.
Si è evidenziato l’aspetto della presenza della falda acquifera subaffiorante, per ribadire
che il sito in oggetto ricade in un territorio ad elevato rischio sismico e la presenza della
falda acquifera, con tali caratteristiche, assume un ruolo allarmante nei confronti di
qualsiasi struttura edilizia si trovi in quel territorio. Infatti, nell’eventualità di un sisma di significativa intensità, si verrebbero a creare nell’immediato sottosuolo del sito fenomeni di
“liquefazione dei terreni” sottostanti le fondazioni dell’impianto, con conseguenze
devastanti per le strutture. Questo fenomeno è favorito dalla eccessiva prossimità dal p.c.
della falda acquifera.
A proposito della tenuta delle guaine impermeabilizzanti nei confronti dei percolati delle
discariche è utile riprendere quanto certificato dal Cnr- Irpi di Bari (Istituto di Ricerca per la
protezione Idrogeologica):
«L’impermeabilizzazione non è in genere sufficiente a scongiurare rischi di perdite fluide
dalle discariche».
Questa certificazione del CNR si può leggere tra gli allegati della contestazione alla
progettazione della Discarica di Corigliano d’Otranto. Per precisare si tratta dell’impianto
della Cogeam, quello che ha accolto i rifiuti biostabilizzati dei 46 comuni dell’ex Ato Le2,
ed è stato costruito letteralmente sopra il bacino acquifero più importante del Salento
Inoltre l’ubicazione del suddetto impianto è in contrasto con quanto stabilito dal Dlgs
152/2006 che disciplina le aree di “salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee”
destinate al consumo umano
In particolare la zona, secondo quanto previsto dal suddetto Dlgs, sarebbe classificata
come “zona di protezione” (aree strategiche per la prevenzione di contaminazioni di
acquiferi sotterranei, nelle quali viene controllato l’impatto di ogni sorgente ricadente nel
territorio interessato attraverso limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili,
produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici, da inserire negli strumenti urbanistici
territoriali).
Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
(D.lgs.152/06 art.94 – Piano Regionale di Tutela delle Acque)>>.
F)FORME A TUTELA DEI SITI ARCHEOLOGICHI.
Per introdurre l’argomento si fa esplicito riferimento alla relazione archeologica
predisposta dalla Società ARA di Siena che riprende gli studi del libro di R. Agostino, M.M.
Sica (a cura di), Tra il Torbido e il Condojanni. Indagini archeologiche nella Locride per i
lavori ANAS della nuova 106 (2007-2013), Soveria Mannelli 2019)(Relazione sulle barriere architettoniche, allegata alla documentazione del progetto).

Queste sono le conclusioni della suddetta relazione “Tali campagne non hanno ancora investito l’area oggetto del presente studio, se non marginalmente per i lavori di realizzazione della nuova SS106. Il ritrovamento in un’area
così prossima di un sito con carattere sacrale, unitamente alla notevole quantità di dati che gli stessi lavori hanno permesso di recuperare in una fascia di fatto ristretta di territorio, impone però la massima cautela nell’approcciarsi al territorio, poichè la carta ci restituisce l’immagine di un territorio intensamente abitato in tutte le epoche.
Le recenti indagini hanno infatti evidenziato una presenza diffusa di testimonianze, anche in contesti molto evanescenti e quindi riferibili a frequentazioni a carattere temporaneo o di poca consistenza, riferibili a tutte le epoche storiche, anche quelle che, fino  poco tempo fa, erano considerate praticamente assenti. Il territorio di Locri (in cui l’area di Siderno è ricompresa, per semplicità) appare quindi intensamente abitato e sfruttato.
Il sito di San Leo ha restituito una stipe votiva che potrebbe indicare la presenza di un luogo di culto (ritualmente smantellato e interrato, probabilmente) legato alle divinità
ctonie, con una frequentazione abbastanza lunga, dal VI al V secolo a.C., con una obliterazione intenzionale probabilmente di IV secolo a.C. Il ritrovamento descrive quindi
una realtà rurale, probabilmente di piccola entità, inserita però in un contesto di piccoli insediamenti e strutture sparse.
L’impianto in progetto si trova in prossimità della fiumara: potrebbe essere un elemento che potrebbe ridurre la possibilità di ritrovare insediamenti significativi, ma il sito di Canneti(schede SID050, SID051, SID052) è stato interpretato come un sito in prossimità di un guado, e quindi legato al controllo di quel passaggio. Quindi anche le zone perifluviali, in questo contesto, possono essere considerate come ambienti potenzialmente favorevoli
all’insediamento.
In conclusione, le opere ricadono in una zona in parte già intensamente edificata, ma in prossimità di aree in cui recentemente sono venute in luce testimonianze significative. Non si ravvisa pertanto un rischio diretto, ma la probabilità di interferire con contesti di interesse archeologico rimane comunque elevata. Preme ricordare, infine, che l’analisi del contesto, anche ampio, ha permesso di individuare una serie di siti noti da bibliografia e delineare alcune tendenze dell’insediamento storico, ma non può escludere la possibilità di ritrovamenti in aree al momento non ritenute a rischio elevato.”
Per tutte queste controindicazioni sulla salute, per la violazione delle norme
comunitarie (SIC), nazionali, regionali, cittadine del PGR e dello Statuto Comunale riteniamo improponibile ed illegittimo l’approvazione del suddetto piano di ampliamento del TMB e chiediamo che l’impianto sia allocato in altro sito idoneo, fuori dal territorio di Siderno, con minore densità abitativa, previa discussione con i  Comuni e con la popolazione interessata e nel pieno rispetto della salute,  dell’incolumità pubblica e dell’ambiente.
Noi pensiamo che sarebbe opportuno ragionare in una prospettiva diversa.
Innanzitutto ogni comune della Calabria dovrebbe in tempi brevissimi passare alla  raccolta differenziata con gestione propria dei rifiuti organici, con il compostaggio domestico e di prossimità.
La plastica e la carta dovrebbero andare in centri di raccolta per il riciclo, che si
dovrebbe attuare attraverso i consorzi oppure attraverso la lavorazione in loco, da  preferirsi per chiudere la filiera nel nostro territorio.
Ridurre l’uso delle plastiche e sostituirle con materiali riutilizzabili.
Tale scelta, più impegnativa, certamente ci consentirebbe di avviare cicli di
lavorazione con importanti riflessi occupazionali.
Così facendo il rifiuto indifferenziato diventerebbe la parte residuale e minimale.
Sicuri che le presenti osservazioni con le nostre proposte finali saranno oggetto di  considerazione e di un favorevole approfondimento da parte delle SS.LL.

I sottoscrittori