R. e P.

Noi sottoscritti Gerardo Gemelli, Bilardi Francesca, Failla Vincenzo, Di Chiera Luciano e Zangara Viola abbiamo appreso con profondo sconcerto che il 4 settembre u.s. la testata giornalistica online “Eco della Locride” ha pubblicato l’articolo in oggetto che risulta essere gravemente lesivo della nostra dignità poiché costruito ad arte allo scopo di fornire una rappresentazione della realtà totalmente distorta.

Attraverso un  mix di notizie vere, notizie false e gravi omissioni, infatti, l’anonimo autore del pezzo vuol far credere che il prossimo 8 settembre dovremo comparire davanti al GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria per celebrare l’udienza preliminare in relazione al procedimento scaturito dalla denuncia del sig. Laganà Antonio.

La realtà dei fatti, invece, è totalmente diversa.

Ciò che corrisponde al vero – l’unica cosa peraltro – è che il sig. Laganà Antonio il 26 novembre 2020 ha proposto querela nei nostri confronti attribuendoci la commissione di reati che in realtà non abbiamo mai perpetrato. Per tutto quanto il resto, l’articolo contiene un’accozzaglia di notizie false, imprecise e fuorvianti che, unitamente a ciò che è stato volutamente tenuto nascosto, produce il risultato di fornire una rappresentazione dei fatti manifestamente distorta e inveritiera.

Per quanto riguarda le omissioni, si rappresenta che l’anonimo autore dell’articolo ha artatamente omesso di riportare che il Pubblico Ministero titolare dell’indagine, Dott. Marco Antonio De Pasquale, già in data 12 febbraio 2021 ha avanzato al Giudice per le Indagini Preliminari una richiesta di archiviazione del procedimento. Ha altresì omesso di riportare che è stato proprio il sig. Laganà, in qualità di querelante, ad opporsi alla suddetta richiesta di archiviazione e che ciò ha determinato la conseguente fissazione dell’udienza camerale da parte del Giudice per le Indagini Preliminari.

E’ essenziale anzitutto precisare che detta udienza, a seguito di una opposizione all’archiviazione, è atto dovuto al fine d’instaurare un contraddittorio tra le varie parti del procedimento di modo che, anche i denunciati – sinora tenuti all’oscuro della vicenda – lungi dal dover rispondere ad alcuna imputazione, potranno finalmente esprimere davanti al GIP le loro ragioni in merito alla necessità di procedere all’archiviazione.   Tale udienza, dunque, come erroneamente evincibile dall’articolo, non è affatto un’udienza preliminare – che com’è noto ha quale suo scopo quello di stabilire se un indagato deve essere o meno rinviato a giudizio – bensì semplicemente un’udienza in camera di consiglio nella quale si discuterà esclusivamente dell’opposizione del sig. Laganà, delle ragioni che lo hanno spinto a contrastare la posizione assunta dal Pubblico Ministero.

L’esito dell’udienza, al netto di eventuali rinvii, sarà quello di giungere alla definitiva archiviazione della notizia di reato o, al massimo, alla formulazione da parte del GIP di un invito al PM a proseguire nelle indagini. Null’altro!

Queste le ragioni dell’udienza. Nessuno ha il diritto di mistificare la realtà.

A parte quanto sopra, poi, riteniamo che sia opportuno evidenziare una serie di circostanze, ovviamente taciute dalla fonte anonima, che a nostro avviso possono essere alquanto utili al fine di ricondurre l’intera vicenda nell’alveo della verità.

In primo luogo, infatti, si evidenzia che il sig. Laganà Antonio ha presentato per i medesimi fatti una denuncia agli organi di giustizia sportiva della FIJLKAM, e che il Procuratore Federale, dopo aver vagliato il merito di detta denuncia, ha concluso il relativo procedimento con la più classica delle archiviazioni.

In secondo luogo, si rappresenta che il Tribunale Federale della FIJKLAM ha condannato il sig. Laganà ad otto mesi di squalifica per gli atti  diffamatori dallo stesso compiuti ai danni del sig. Gemelli (atti diffamatori commessi in relazione ai fatti oggetto della denuncia sportiva che sono identici ai fatti oggetto di querela).

In terzo luogo si rappresenta che il sig. Gemelli ha denunciato il sig. Laganà anche dinanzi alla giustizia ordinaria e che ad oggi risulta pendente presso il Giudice di Pace di Reggio Calabria il procedimento penale n.  42/2021 R.G.N.R. che vede il Laganà quale imputato per il reato di diffamazione.

Questi sono i fatti: quelli veri, documentati, e comunque facilmente riscontrabili da chi ha a cuore l’accertamento della verità.

Con la presente, pertanto, stigmatizziamo fortemente la scelta di pubblicare un articolo proveniente da una fonte anonima, nel quale sono riportati fatti contrari a verità e fortemente lesivi della dignità degli scriventi. Da un organo di informazione autorevole ed indipendente è lecito aspettarsi che le notizie, soprattutto quelle idonee a screditare l’operato delle persone e a lederne la reputazione, vengano prima sottoposte ad un vaglio scrupoloso allo scopo di verificarne l’attendibilità.

Il danno di immagine che ne deriva è molto grave. Si segnala, tra l’altro, che l’articolo in questione è già stato condiviso sui social suscitando commenti poco lusinghieri.

Il dato ineludibile è che avete agevolato la condotta di chi, in forma anonima per non incorrere nelle conseguenti sanzioni penali, ha posto in essere una condotta indubbiamente diffamatoria.

Per quanto sopra esposto, sono a chiedere l’immediata rimozione dell’articolo in questione, nonché la pubblicazione della presente nota, o di altra nota rettificativa da Voi redatta nella quale si ricostruisca la verità dei fatti per come ci si è offerti di documentare.

Con espressa riserva di adire le vie legali, sia in sede penale che civile, per la più ampia tutela dei diritti delle persone coinvolte.

Si allegano gli atti che dimostrano documentalmente quanto sopra  illustrato e che, si presume, non siano stati prodotti dall’anonimo autore dell’articolo, altrimenti si fa davvero fatica a comprendere come possa essere stato pubblicato un pezzo di tal fatta: 1) richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero; 2) atto di opposizione all’archiviazione del sig. Laganà Antonio;  3) denuncia sportiva del Laganà; 4) nota del Procuratore Federale con cui comunica l’archiviazione della denuncia di Laganà; 6) sentenza del Tribunale Federale con la quale Laganà viene condannato ad otto mesi di squalifica; 7) querela del Laganà; 8) citazione a giudizio del Laganà per il reato di diffamazione.

Distinti saluti.

Reggio Calabria, 6 settembre 2021

Gemelli Gerardo

Bilardi Francesca

Failla Vincenzo

Di Chiera Luciano

Zangara Viola