Nasce ufficialmente l’Olio di Calabria Igp. Il logo pone in grande evidenza i Bronzi di Riace, ritrovati sui fondali della costa jonica reggina (appunto in territorio di Riace) e attualmente conservati, dopo lunghe fasi di restauro, nel Museo Nazionale di Reggio Calabria. La Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 agosto 2016 (C 304, Comunicazioni e informazioni), ha pubblicato la “domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”. “L’Indicazione Geografica Protetta «Olio di Calabria» – si legge nell’atto ufficiale che riproduce il Disciplinare di Produzione – è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto da olive provenienti dalle seguenti cultivar autoctone, a prevalente diffusione sul territorio regionale (cultivar prevalenti): Carolea, Dolce di Rossano (Sin.: Rossanese), Sinopolese (Sin.: Chianota, Coccitana), Grossa di Gerace (Sin.: Mammolese, Geracitana, Dolce), Tondina (Sin.: Roggianella), Ottobratica (Sinonimo: Dedarico, Perciasacchi), Grossa di Cassano (Sin.: Cassanese), Tonda di Strongoli, presenti da sole o congiuntamente, in misura non inferiore al 90 %. Il restante 10 % può provenire da cultivar di olive autoctone di minore diffusione: Nostrana, Spezzanese, Santomauro, Dolce di Cerchiara, Tombarello, Ciciarello, Zinzifarica, Galatrese, Tonda di Filocaso, Tonda di Filadelfia, Borgese, Pennulara, Mafra, Vraja, Agristigna, Corniola. Sono accettate, in virtù della loro funzione di impollinatori, le altre cultivar nazionali, in misura non superiore al 3 %”. E inoltre: “Tutte le fasi del processo di produzione: coltivazione, raccolta, oleificazione devono avvenire nella zona geografica delimitata”. “La zona di produzione dell’olio extravergine d’oliva ad Indicazione Geografica Protetta «Olio di Calabria» – si precisa – comprende l’intero territorio amministrativo della regione Calabria”.

In riferimento all’etichettatura si precisa: “All’Indicazione Geografica Protetta «Olio di Calabria» è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». Sono ammessi i riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l’operato dei singoli produttori o le tecniche di produzione, quali: «monovarietale» seguito dal nome della varietà utilizzata, «raccolto meccanicamente» ecc., preventivamente autorizzati dall’Organismo di controllo. È consentito l’uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Il nome dell’Indicazione Geografica Protetta «Olio di Calabria» deve figurare in etichetta con caratteri chiari e indelebili, in modo da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. Sull’etichetta deve inoltre essere riportato il logotipo di seguito riportato. In etichetta è obbligatorio indicare l’annata di produzione delle olive. È consentito il riferimento all’olio ottenuto col metodo della produzione biologica”.

fonte: http://www.localgenius.eu/

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