Pubblicato il 11/04/2019
N. 01919/2019 REG.PROV.CAU.
N. 02530/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2530 del 2019, proposto da

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro
-OMISSIS- rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Mario Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Marina di Gioiosa Ionica, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. –OMISSIS-, resa tra le parti, concernente lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina della commissione straordinaria per presunte ingerenze della criminalità organizzata locale;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2019 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti l’Avvocato Francesco Mario Macrì e l’Avvocato dello Stato Tito Varrone;

Considerato che con decreto presidenziale n. -OMISSIS-è stata accolta la domanda cautelare proposta dall’appellante;
Rilevato che:
– in tale decreto sono stati ribaditi i principi evincibili della giurisprudenza della Sezione in ordine alla necessità di una valutazione complessiva, e non atomistica degli elementi rilevati in sede istruttoria posti a fondamento del provvedimento dissolutorio;
– secondo la giurisprudenza della Sezione, tali elementi devono essere contestualizzati anche territorialmente, in quanto in un determinato ambito ambientale, elementi come, ad esempio, la partecipazione di un assessore al “memorial” in ricordo di un soggetto il cui padre era esponente della criminalità organizzata, possono assumere rilevanza e pregnanza particolare, in quanto espressione di “rispetto” e, dunque, di “sudditanza” nei confronti delle compagini malavitose;
– le dichiarazioni rese dal Procuratore della Repubblica nell’ambito della riunione del Comitato Ordine e Sicurezza, rilasciate dopo aver esaminato la relazione della Commissione di indagine (cfr. seduta del 22/9/2017 all. n. 3), si innestano in quest’ambito, in quanto descrivono la situazione ambientale in cui versa il Comune oggetto del provvedimento dissolutorio, consentendo di verificare la logicità e la ragionevolezza delle valutazioni che hanno condotto all’adozione di tale provvedimento;
– peraltro, le valutazioni rese dal Procuratore della Repubblica confermano la logicità delle valutazioni rese da parte della Commissione d’indagine, dalla quale sono emersi “elementi distonici rispetto alla corretta azione amministrativa” e lo “spaccato di una realtà in cui le famiglie ‘ndranghetiste sin dal momento delle elezioni risultano schierate rispetto ai candidati”;
Con specifico riferimento agli approfondimenti, da svolgersi nel contraddittorio delle parti, indicati nel decreto presidenziale n. -OMISSIS-, è necessario rilevare, in base all’esame proprio della fase cautelare, che:
– le deduzioni della parte appellata, in relazione alla fase elettorale (sottoscrizione delle liste da parte di persone contigue alle cosche, riunioni in locali di soggetti contigui a persone controindicate) a cui è opportuno aggiungere la presenza di soggetti controindicati presso i seggi elettorali, costituiscono – in base al “principio del più probabile che non” – elemento induttivo dal quale desumere l’interessamento della criminalità organizzata alle elezioni comunali;
– in relazione al decreto del Tribunale di -OMISSIS-, che ha stabilito l’incandidabilità dell’ex assessore, odierno appellato, va ribadito che il TAR non ha dato alcun rilievo a tale decreto, sebbene la pronuncia del giudice ordinario abbia stigmatizzato la gravità della sua condotta, rilevando che «“attesta” pubblicamente una situazione di vicinanza delle istituzioni locali, così concorrendo ad ingenerare una immagine del Comune condizionato dalla criminalità, con conseguente perdita di credibilità delle stesse istituzioni, oltre che della singola figura interessata»;
– in relazione alla figura del Sindaco, per il quale il suddetto decreto ha negato l’incandidabilità, rilevando che ad esso si era imputata la responsabilità connessa alla sua posizione di garanzia della correttezza dell’azione amministrativa, è opportuno rilevare che i presupposti per la dichiarazione di incandidabilità sono differenti rispetto a quelli sufficienti per l’adozione dello scioglimento degli organi elettivi;
– secondo la giurisprudenza, lo scioglimento ex art. 143 cit., in virtù della natura “non sanzionatoria” che lo contraddistingue, è legittimo sia qualora sia riscontrato il coinvolgimento diretto degli organi di vertice politico-amministrativo sia anche, più semplicemente, per l’inadeguatezza dello stesso vertice politico-amministrativo a svolgere i propri compiti di vigilanza e di verifica nei confronti della burocrazia e dei gestori di pubblici servizi del Comune, che impongono l’esigenza di intervenire ed apprestare tutte le misure e le risorse necessarie per una effettiva e sostanziale cura e difesa dell’interesse pubblico dalla compromissione derivante da ingerenze estranee riconducibili all’influenza e all’ascendente esercitati da gruppi di criminalità organizzata (Cons. Stato, Sez. III, n. 1266/2012; Cons. Stato, Sez. III, n. 256/2016; Cons. Stato, Sez. III, n. 4578/17);
– tali principi rilevano anche in relazione alle vicende connesse alle concessioni demaniali relative agli stabilimenti balneari attinti da informative antimafia, ed in genere, con riferimento al disordine amministrativo (cfr. ad esempio, quanto emerso a seguito dell’audizione del responsabile dell’Ufficio Tributi e del responsabile del settore Polizia Municipale, pagg. 311, 312 della relazione) accertato in sede istruttoria;
– infine, sotto il profilo del bilanciamento degli opposti interessi, il Collegio ritiene di dover confermare il decreto garantendo alla Commissione la possibilità di proseguire nella sua azione di risanamento, tenuto anche conto della ormai prossima la scadenza della consiliatura;
Ritenuto, infine, che le spese relative alla fase cautelare seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie l’istanza cautelare (Ricorso numero: 2530/2019) e per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza appellata fino alla definizione della causa nel merito, la cui udienza di trattazione sarà fissata con separato decreto presidenziale.
Condanna gli appellanti al pagamento delle spese relative alla presente fase cautelare, che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti appellate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Giulia Ferrari, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
L’ESTENSOREIL PRESIDENTEStefania SantoleriFranco Frattini
IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.