Aristide Bava
SIDERNO – La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha confermato l’incandidabilità dell’ex sindaco di Siderno Pietro Fuda rigettando il reclamo dell’ex primo cittadino di Siderno. La considerazione immediata dell’ex senatore è stata ” sino a quando non sarà la cassazione a decidere io ni ritengo candidabile e sono orientato a candidarmi alle elezioni amministrative di Siderno”. Nel dispositivo si legge “In linea preliminare il reclamante ripropone la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 143, comma 11 TUEL, per violazione degli artt. 2, 3, 51 e 111 della Costituzione Italiana, nonché per violazione degli artt. 6 e 7 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo. La misura dell’incandidabilità – si osserva in proposito – si pone sul piano sostanziale come una vera e propria sanzione di carattere penale, con effetti equivalenti ad una sanzione accessoria. L’incandidabilità,-osserva il reclamante-, è diretta conseguenza di una condanna penale ed è strutturata alla stregua dell’interdizione dai pubblici uffici. Essa dunque presenta aspetti comuni ad una pena accessoria, in termini di presupposti generici (la sentenza di condanna penale) e di conseguenze (la determinazione in capo al reo della incapacità elettorale passiva). La sanzione prevista dal comma 11 dell’art. 143 TUEL, continua il reclamante, ha natura penale, poiché alla sua applicazione consegue la declaratoria di un pesante giudizio di indegnità morale, impeditivo dell’accesso al diritto costituzionale di elettorato passivo. Il reclamante eccepisce inoltre l’inammissibilità della proposta, deducendo al riguardo che il Ministro si è limitato a trasmettere copia degli atti amministrativi preparatori del provvedimento di scioglimento, omettendo l’indicazione dei nomi degli ex amministratori ritenuti “responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento”. Nel merito il reclamante deduce che in ordine agli atti intimidatori cui si fa riferimento nella proposta e nel decreto impugnato non vi è alcun elemento di prova del coinvolgimento del reclamante. Assume che la certificazione antimafia non era obbligatoria, attesa l’esiguità degli importi oggetto degli affidamenti; non vi è stato infatti alcun contenzioso sugli affidamenti; per le opere di rilevante importo l’amministrazione si è avvalsa della stazione unica appaltante. Fa presente poi che l’unità di progetto non era obbligatoria per legge e non è stata realizzata per carenza di personale. Il piano spiaggia è stato affidato a una società esterna di Cagliari.Per quanto riguarda i lavori di realizzazione del Palazzetto dello sport, rileva il reclamante che la stessa Prefettura ha affidato i lavori alla Italcostruzioni.
Per quanto riguarda il Centro polifunzionale, il reclamante fa notare che il Comune di Siderno ha revocato la concessione, ha ingiunto lo sgombero; il concessionario ha contestato tali atti e per questo pende un giudizio davanti al Tribunale di Locri”. Le ragioni eccepite non sono state accolte dalla Corte d’Appello, che ha rigettato il reclamo. Nonostante la decisione dei giudici di Reggio Calabria, come si diceva sopra Pietro Fuda ha comunque annunciato al sua volontà di candidarsi e, a quanto è dato sapere, tutta l’ex maggioranza che lo sosteneva è orientata in questa direzione.