R. e P.

Il Tar sezione staccata di Reggio Calabria, nei giorni scorsi, ha accolto il ricorso di una impresa individuale di Platì che si era rivolta per l’annullamento del provvedimento emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria a dicembre 2024 , relativo all’informazione antimafia , a carattere interdittivo ex art. 91 e 100 D. Lgs. 159/2011 e degli accertamenti disposti per il tramite delle forze di Polizia con particolare riferimento , agli elementi forniti dal Gruppo interforze Antimafia dell’ultimo trimestre dell’anno 2024, con cui ha manifestato l’avviso che l’attuale rischio di infiltrazione non era occasionale e per l’effetto ha proposto l’emissione di una interdittiva antimafia nei confronti dell’impresa ricorrente, in ragione soprattutto dei pregnanti pregiudizi penali anche per vicende legate alla criminalità organizzata a carico di familiari della proprietaria dell’azienda .
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La Corte, ha accolto la tesi difensiva dell’avvocato Giuseppe Zangari del foro di Locri , difensore dell’azienda, secondo cui i pregiudizi penali anche per vicende legate alla criminalità organizzata a carico di stretti familiari della ricorrente, non sono di per sé sufficienti a fondare il giudizio prognostico in ordine alla sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Per il legale, al di là del mero rapporto di parentela con soggetti pregiudicati, non erano emersi ulteriori elementi dai quali potevano emergere e dedurre possibili collegamenti tra i soggetti sul cui conto l’autorità prefettizia ha individuato i pregiudizi e l’impresa individuale della ricorrente , e non erano stati indicati né valorizzati contatti o altri elementi per ritenere che i soggetti pregiudicati potevano avere una qualche influenza sull’impresa ricorrente o cointeressenze di natura economica. .
Per questi motivi il Tar di Reggio Calabria , in sede cautelare, ha annullato l’interdittiva antimafia a carico dell’impresa individuale e condannato la Prefettura di Reggio Calabria al pagamento delle spese legali della fase di giudizio.