E’ stato prorogato fino a tutto il 3 dicembre lo stop ai ricoveri e alle attività ambulatoriali non urgenti negli ospedali pubblici della Calabria: e’ quanto prevede un’ordinanza del presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirli’
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004
e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. .833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in
particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle
medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di
carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l’art. 1 comma 1 del Decreto
Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la
diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l’art. 3 comma 1 del decreto legge 16
maggio 2020, n. 33, fissando l’applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;
VISTI i Decreti Legge:
del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13,
del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27,
del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35,
del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74,
del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77,
del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120
del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
del 9 novembre 2020, n. 149;
VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, con il quale sono stati, tra l’altro, prorogati al 31
gennaio 2021 i termini di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decretolegge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020,
dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del
3
10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del
7 agosto 2020, 7 settembre 2020;
VISTO il DPCM 13 ottobre 2020 pubblicato nella GU Serie Generale n. 253 del 13 ottobre 2020,
come modificato dal DPCM 18 ottobre 2020, pubblicato nella GU Serie Generale n. 258 del 18
ottobre 2020 e il DPCM 24 ottobre 2020 pubblicato nella GU Serie Generale n. 265 del 25 ottobre
2020;
VISTO il DPCM 3 novembre 2020 “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»” pubblicato nella GU Serie Generale n.275
del 04-11-2020 – Suppl. Ordinario n. 41;
VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell’art. 32, comma
3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza
COVID-19;
VISTA l’Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l’altro l’Unità di crisi regionale, di cui
fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto
Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep.n.631 del 27.02.2020, con il
quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC
n. 630/2020;
VISTA l’Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore;
VISTA l’Ordinanza n. 82 del 29 ottobre 2020, con la quale si disponeva, esclusivamente all’interno
delle Strutture Ospedaliere pubbliche, la sospensione a tutto il 24 novembre, delle attività̀
ambulatoriali per prestazioni specialistiche con classe di priorità D (Differibile) e P (Programmata),
come definite dal PNGLA 2019-2021 di cui all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019, anche in regime di
intramoenia e i ricoveri in elezione e, quindi, differibili, sia di area medica, che di area chirurgica,
compresi quelli in intramoenia;
CONSIDERATO che
– l’Ordinanza del Ministro della Salute 4 novembre 2020 è stata rinnovata fino al 3 dicembre 2020,
con Ordinanza del Ministro della Salute 19 novembre 2020;
– la situazione epidemiologica regionale è in evoluzione ed è necessario procedere a una valutazione
degli effetti conseguenti l’adozione delle ulteriori misure di mitigazione e contenimento a suo tempo
attuate a livello regionale;
– le strutture ospedaliere pubbliche stanno fronteggiando l’aumento dei ricoveri e degli accessi,
strettamente connessi alla diffusione pandemica;
RITENUTO NECESSARIO in considerazione di quanto sopra esposto, al fine di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, proseguire il decongestionamento delle strutture
ospedaliere pubbliche, procrastinando a tutto il 3 dicembre 2020 l’efficacia dell’Ordinanza n. 82/2020,
confermando che siano fatte salve le prestazioni esplicitamente escluse dal provvedimento in parola e
tenendo conto dell’intervenuta vigenza del DPCM 3 novembre 2020;
RICHIAMATE le proprie Ordinanze n. 85/2020 e n. 86/2020;
4
DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si applicano le
disposizioni nazionali vigenti, nonché quelle fissate nelle precedenti Ordinanze del Presidente della
Regione emanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa
modificate;
DATO ATTO altresì che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico regionale, ovvero a
provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate;
VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;
VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
(GURI n.132 del 23 maggio 2020);
VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83;
VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
VISTO l’art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 per l’adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, da valersi per l’intero
territorio regionale;
ORDINA
per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia
di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali vigenti emanate per l’emergenza
COVID-19, nel territorio regionale, è prorogata fino a tutto il 3 dicembre 2020 l’efficacia
dell’Ordinanza n. 82 del 29 ottobre 2020.
In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, ovvero a provvedimenti emanati a livello
nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate.
La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle Province della Calabria, alle Aziende Sanitarie
Provinciali, alle Aziende Ospedaliere del SSR, all’ANCI per la comunicazione a tutti i Sindaci dei
Comuni calabresi, agli Ordini dei Medici e chirurghi delle province calabresi.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale
della Giunta della Regione.
Il Presidente f.f.
Spirlì
(F.to digitalmente)