L’ordinanza stabilisce poi che “in ogni comprensorio sciistico, o stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico, nei primi 15 giorni di riapertura, il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella misura del 50% della portata oraria complessiva di tutti gli impianti a fune (cabinovie, funivie, seggiovie, skilift) presenti. Nel caso delle seggiovie, per portata massima al 100% della capienza del veicolo è previsto l’uso obbligatorio di mascherina chirurgica. Per le cabinovie, si applica la riduzione al 50% della capienza massima del veicolo ed uso obbligatorio di mascherina chirurgica. Per le funivie – riporta il provvedimento – si applica la riduzione al 50% della capienza massima del veicolo, sia nella fase di salita che di discesa, con uso obbligatorio di mascherina chirurgica. L’utilizzo degli impianti, in forza del disposto di cui all’articolo 1 comma 4 del Dpcm 14 gennaio 2021, fino al 15 febbraio 2021 e ad eventuali proroghe, è limitato ai soli cittadini residenti o domiciliati nella Regione Calabria