“Non Abbiamo vinto, ha perso il sistema”. Queste le parole del sindaco Vincenzo Maesano, durante la conferenza stampa di ieri, tenutasi nella sala consiliare del comune di Bovalino. Parte centrale della conferenza stampa è stato il ricorso dell’ex assessore Sergio Delfino al Tar, sulla decisione dell’amministrazione Maesano di dichiarare dissesto finanziario. Durante la conferenza stampa sono comunque state date altre informazioni importanti, date dal Vicesindaco Cataldo, su 2 lavori pubblici che si faranno a breve. Sempre rimanendo sul tema dei lavori pubblici il sindaco ha annunciato che finalmente dopo tanti anni il polifunzionale verrà finito entro 6 mesi. Ma torniamo alla sentenza del TAR, di seguito l’intera dettagliata sentenza.
Sentenza
“Sul ricorso numero di registro generale 156 del 2018, proposto da Delfino S., rappresentato e difeso dall’avvocato Antonia Fabiola Chirico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Paola Lemma in Reggio Calabria, via S. Cristoforo, 43;
Contro
Comune di Bovalino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuliana Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l’annullamento
della deliberazione del Comune di Bovalino n. 35 del 23.12.2017 avente ad oggetto “Dichiarazione dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 – 246 del D.lgs. 267/2000”, pubblicata mediante affissione all’albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 28.12.2017, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento sotteso, preordinato e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bovalino e del Ministero degli Interni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2019 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il Signor Delfino S. impugna la delibera del Consiglio Comunale di Bovalino n. 35 del 23.12.2017 con la quale è stato dichiarato il dissesto dell’ente.
Il ricorrente, già amministratore dell’ente e che agisce però nella qualità di privato cittadino, censura la violazione dell’art. 244 del d.lgs. 267/2000 per: Difetto dei presupposti sostanziali. Eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento dei fatti.
In sintesi, non sarebbero riscontrabili nel caso di specie i presupposti di legge per la dichiarazione di dissesto, infatti, da un lato, l’ente sarebbe stato perfettamente in grado di garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, dall’altro, non esisterebbero crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si sarebbe potuto fare validamente fronte con le modalità di cui agli artt. 193 o 194 del TUEL.
In particolare, sotto questo ultimo profilo, la difesa del ricorrente sostiene che la massa debitoria avrebbe dovuto essere ridotta nella sua consistenza, atteso che la parte più rilevante di essa, attinente al debito con la Regione Calabria per la fornitura di acqua potabile, relativa al periodo dal 1985 al 1994 (pari a 2.657.787,50 euro), sarebbe estinta per sopravvenuta prescrizione, di talchè, se convenuto in giudizio, il comune di Bovalino avrebbe potuto e dovuto rifiutare il pagamento.
Sotto altro profilo, lo stato di dissesto non avrebbe potuto essere dichiarato, atteso che l’ente aveva già fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale ed avrebbe avuto la disponibilità per assicurare, oltre le funzioni e i servizi indispensabili, anche altre funzioni e servizi. In sostanza, poiché il Comune di Bovalino aveva adottato, con deliberazione n. 13 del 3 giugno 2013, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243 bis del TUEL, poi rimodulato con deliberazione n. 64 del 29.11.2014, il ricorrente sostiene che l’ente avrebbe potuto tranquillamente fronteggiare la situazione debitoria, rimodulando il piano di rientro connesso alla ripetuta procedura di riequilibrio.
2. Con memoria del 12.04.2018 si è costituito il Comune di Bovalino, che eccepisce preliminarmente l‘inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e ne chiede nel merito il rigetto, atteso che la decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario non è frutto di una scelta discrezionale degli amministratori dell’ente, ma una determinazione vincolata ed ineludibile stante la sussistenza dei presupposti fissati dalla legge.
Per resistere al ricorso, in data 13.04.2018, si è costituito anche il Ministero degli Interni.
Con Ordinanza cautelare n. 64 del 19.04.2018, il Collegio ha respinto la richiesta di sospensione del provvedimento gravato Ritenuto:
– che l’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa delle Amministrazioni resistenti debba essere approfondito nella sede del merito;
– che, pur nella cognizione sommaria tipica della fase cautelare, il ricorso non appaia assistito da un sufficiente fumus alla luce dell’istruttoria su cui si fonda il provvedimento impugnato, dalla quale risulta l’esistenza nei confronti dell’ente locale di crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non è possibile fare validamente fronte con le modalità di cui agli artt. 193 e 194 del D. Lgs. 267/2000, anche alla luce dei numerosi atti verosimilmente interruttivi della prescrizione del credito vantato dalla Regione Calabria per la somministrazione del servizio idropotabile;
– che i pregiudizi allegati dalla parte ricorrente, sia in ricorso che nella memoria difensiva depositata il 14.4.2018, in parte non conseguono al provvedimento impugnato bensì a precedenti deliberazioni adottate dall’Ente resistente nel 2013 (vedi docc. 6, 7 e 8 depositati dalla difesa comunale), in parte sono di futura ed incerta verificazione;
– che, pertanto, non sussistono i presupposti enunciati dall’art. 55 CPA per la concessione dell’invocata sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
3. In vista della discussione le parti si sono scambiate le memorie di rito. All’udienza pubblica del 2 ottobre 2019, dopo una breve discussione il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
4. Dev’essere preliminarmente scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sollevata dalla difesa del Comune di Bovalino.
4.1. L’eccezione è fondata.
Il Collegio non ignora la giurisprudenza amministrativa, che afferma che tutte le singole persone fisiche residenti nel Comune interessato sono legittimate ad impugnare la deliberazione che dichiara il dissesto finanziario dell’ente comunale, atteso che la dichiarazione di dissesto costituisce la premessa per ulteriori provvedimenti sfavorevoli, contro i quali esse non avrebbero poi modo di difendersi, quali la riduzione dei servizi offerti dal Comune alla cittadinanza, l’aumento delle tariffe dei restanti servizi, l’aumento dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (per tutte, Consiglio di Stato, sez. V, 17 maggio 2006 n. 2837).
Tuttavia, nel caso di specie appare evidente, come già sottolineato in sede cautelare, che i pregiudizi allegati dalla parte ricorrente, in parte conseguono alle delibere con le quali il Comune di Bovalino ha aderito alla procedura di cui all’art. 243 bis del TUEL, in parte sono di futura ed incerta verificazione.
4.2. Ad avviso del ricorrente, le criticità esistenti nella situazione finanziaria del Comune di Bovalino, non sarebbero state di gravità tale da far ritenere il dissesto finanziario l’unica procedura attivabile per risanare l’ente, ben potendo l’ente fronteggiare la situazione rimodulando il piano di riequilibrio pluriennale cui il Comune aveva deliberato di fare ricorso sin dal 2013. In sostanza, la tesi del ricorrente è che la procedura di riequilibrio pluriennale sarebbe stata, per un verso, idonea a rimediare alla situazione di squilibrio strutturale delle finanze del Comune di Bovalino, per altro verso, produttiva di conseguenze meno gravose per l’ente, i suoi amministratori e la comunità amministrata, rispetto al puro e semplice dissesto.
Tanto premesso, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 244 d.lgs. n. 267/2000, si determina il dissesto se l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui agli artt. 193 o 194 del medesimo d.lgs. In sostanza, la legge ricollega la dichiarazione del dissesto finanziario al ricorrere di due presupposti, ciascuno dei quali da solo è idoneo a legittimarne la dichiarazione, e cioè l’incapacità funzionale, ossia l’inidoneità dell’ente a svolgere le funzioni e ad erogare i servizi indispensabili, ovvero il suo stato di decozione finanziaria, dunque l’esistenza in capo all’ente di debiti liquidi ed esigibili, cui non possa validamente farsi fronte né con la delibera di riequilibrio di cui all’art. 193, Dlgs. n. 267/2000, né con quella di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 dello stesso Dlgs 267/2000.
La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è invece prevista dall’art. 243 bis del Dlgs 267/2000, introdotto dall’art. 3 del DL 174/2012, e riguarda gli enti che versano in una situazione di squilibrio strutturale del bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario.
La procedura di riequilibrio finanziario è attivata su iniziativa dell’ente, in piena autonomia, ed assume una sua peculiarità per il fatto che, pur presupponendo una situazione di evidente deficitarietà strutturale, prossima al dissesto (ed idonea a determinare il dissesto guidato dell’ente di cui all’art. 6 del dlgs 149/2011), tende a valorizzare la responsabilità degli organi ordinari dell’ente nell’assunzione delle iniziative per il risanamento.
Si tratta, cioè, di una terza fattispecie che si aggiunge alle situazioni, elencate dagli artt. 242 e 244 del TUEL, di enti in condizioni strutturalmente deficitarie ed enti in situazioni di dissesto finanziario e che si iscrive in un sistema di percorsi di risanamento, in cui sono graduate le situazioni di precarietà delle gestioni finanziarie degli enti locali, ed in parallelo i rimedi per farvi fronte.
4.3. Tanto premesso, osserva il Collegio che, in linea di principio, non può essere certamente affermata la perfetta sovrapponibilità tra il dissesto e la procedura di riequilibrio pluriennale, sia, naturalmente, quanto agli effetti che ne scaturiscono, sia quanto agli adempimenti propedeutici (accertamento della effettiva situazione finanziaria e contabile dell’ente), sia quanto alle modalità procedurali con le quali esse vengono attivate.
A seguito della dichiarazione di dissesto, infatti, l’ente locale è obbligato per i cinque anni successivi a predisporre delibere, non revocabili, di aumento nella misura massima consentita di tutte le aliquote i tributi e le tasse, alla copertura integrale del costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, alla copertura integrale dei costi dei servizi a domanda individuale, al blocco delle assunzioni e dell’assunzione di nuovi mutui.
Ora, sebbene come si è detto, in linea di principio, il ricorso alla procedura di riequilibrio sia finalizzato a ristabilire con gradualità gli equilibri economici e finanziari compromessi attraverso un piano della durata massima di dieci anni, evitando taluni degli effetti connessi al dissesto, e sebbene le condizioni per accedere al piano di riequilibrio finanziario (previste dal comma 8 dell’art. 243 bis del TUEL) non siano perfettamente coincidenti con le conseguenze della dichiarazione di dissesto (previste dagli artt. 248 e seguenti del ripetuto TUEL), nel caso di specie, il piano di riequilibrio pluriennale adottato dal Comune di Bovalino con la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 3 giugno 2013, poi modificato con la delibera n. 64 del 02.12.2014, versate in atti dalla difesa della resistente amministrazione, comportava per i cittadini di Bovalino quindi anche per il ricorrente, che in tale veste agisce, conseguenze del tutto analoghe a quelle della dichiarazione di dissesto oggi gravata.
In particolare l’ente, al fine di accedere al fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter del TUEL, con i citati atti deliberativi ha assunto i seguenti impegni:
– a decorrere dall’esercizio successivo a quello di approvazione del piano, l’impegno di riduzione delle spese del personale, da realizzare in particolare attraverso l’eliminazione dei fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5 e 26, comma 3, dei contratti collettivi nazionali di lavoro del 1 aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all’effettivo incremento delle dotazioni organiche;
– entro il termine di un triennio, l’impegno di riduzione di almeno il dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all’intervento 03 della spesa corrente;
– entro il termine di un triennio, l’impegno di riduzione per almeno il venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all’intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie;
– l’obbligo di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita;
– il blocco dell’indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lett. g) dell’art. 243 bis del TUEL, per i soli mutui concessi alla copertura dei debiti fuori bilancio pregressi;
– l’alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per fini istituzionali dell’Ente;
– la rideterminazione della dotazione organica, ai sensi dell’art. 259 comma 6, del TUEL fermo restando che la stessa non potrà essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio, dando atto che occorre intanto, in via obbligatoria ricondurre la dotazione organica dell’Ente nei limiti fissati dalla legge e, segnatamente, in linea con le previsioni di cui all’art. 263, comma 2, del TUEL e con il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 Marzo 2011, il quale prevede un rapporto di un 1 dipendente ogni 144 abitanti.
Alla luce di quanto esposto, osserva il Collegio che, come esattamente rilevato dalla difesa della resistente amministrazione, al momento dell’adozione della delibera oggi gravata, i cittadini di Bovalino, poiché l’ente aveva già fatto ricorso al piano di riequilibrio pluriennale, pativano conseguenze in larghissima parte sovrapponibili a quelle derivanti dalla contestata dichiarazione di dissesto dell’ente, dal cui annullamento, pertanto il ricorrente non potrebbe trarre alcun vantaggio. Per altro verso i paventati pregiudizi all’immagine ed alla reputazione degli amministratori precedenti, sono palesemente privi dei necessari requisiti di attualità. In ogni caso, le eventuali responsabilità degli amministratori coinvolti nel dissesto dell’ente, ai sensi dell’art. 248 comma 5 del TUEL, sono acclarate dalla magistratura contabile nel pieno rispetto del diritto alla difesa di coloro che dovessero, eventualmente, essere incolpati.
4.4. Osserva, ad ogni buon conto, il Collegio che il ricorso, laddove ammissibile, sarebbe comunque infondato.
Come ripetutamente evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (per tutte, Consiglio di Stato sez. V, 16 gennaio 2012, n. 143), la decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario non è frutto di una scelta discrezionale per l’ente, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata ed ineludibile in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge. Infatti, una volta accertata la sussistenza di uno dei presupposti di cui si disse, l’incapacità funzionale o lo stato di decozione finanziaria, il Comune non ha facoltà di scelta né sull’an, né sul quando, né sul quomodo della dichiarazione di dissesto, che si appalesa dunque atto doveroso e non connotato da alcuna discrezionalità, sicché non abbisogna d’altra puntuale motivazione che l’esatta evidenziazione dei presupposti medesimi.
Nel caso di specie, lo stato di decozione finanziaria dell’ente è stato certificato dalle univoche relazioni, allegate alla delibera gravata, dell’organo di revisione e del responsabile del servizio finanziario dell’ente.
Di quanto evidenziato dagli organi tecnici non poteva perciò che prendere atto l’organo consiliare, osserva infatti il Collegio, come a conferma della difficile situazione finanziaria dell’ente, sia sufficiente riferirsi al debito dell’ente nei confronti della Regione Calabria, per la fornitura di acqua potabile, pari ad euro 2.657.787,50.
Detta, consistente, posta debitoria non risulta compresa nel piano di riequilibrio già approvato dal Comune di Bovalino e, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, come già evidenziato in sede cautelare, non può essere considerata prescritta, alla luce dei numerosi atti interruttivi della prescrizione, pedissequamente riportati nella nota prot. 302408 che la Regione Calabria il 28.09.2017, indirizzò al Comune di Bovalino (rivendicando, per altro, un credito ben più consistente di quello segnalato dal revisore dell’ente e pari ad euro 5.732.588,28) e che la stessa difesa del ricorrente ha versato in atti.
5. In conclusione, per le esposte ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese integralmente compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Agata Gabriella Caudullo, Referendario
Antonino Scianna, Referendario, Estensore
fonte: calabriainforma.com