R. e P. 

L’ANPAL ha finalmente emanato il Decreto direttoriale 178 del 19 aprile con il quale istituisce il Bonus Sud 2019, tecnicamente l’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud, ma, ahimè, c’è una grossa sorpresa leggendo il testo. L’esonero contributivo per le assunzioni nel mezzogiorno infatti riguarda le assunzioni e le trasformazioni a partire dal 1° maggio 2019. Restano quindi lasciati fuori i rapporti di lavoro instaurati da gennaio ad aprile.

Nell’ultima legge di Bilancio, art. 1, comma 247  Legge 145/2018, è stato istituito un fondo di 500 milioni di euro per il 2019 e altri 500 milioni per il 2020, per rifinanziare per il biennio 2019-2020 il bonus per le assunzioni stabili nelle regioni del sud Italia. L’agevolazione si applica nei confronti delle aziende che operano nelle regioni del Sud Italia che assumono, a determinate condizioni, lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale oppure trasformano contratti a tempo determinato.

L’agevolazione opera esclusivamente per i datori di lavoro che si trovino nelle regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nelle regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna).

La riduzione dei contributi previdenziali riguarda tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che – senza esservi tenuti – assumono (o trasformano un contratto a termine) nel periodo “01.05.2019 – 31.12.2019”, con contratto a tempo indeterminato, soggetti con le seguenti caratteristiche:

  • lavoratori di età compresa tra i 16 e i 34 anni di età (inteso come 34 e 364 giorni), in stato di disoccupazione;
  • lavoratori con 35 anni di età, e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. E’ da ritenersi privo di impiego regolarmente retribuito il soggetto che nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non ha svolto lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi oppure non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato con reddito superiore agli 8000 euro.

Anche la misura dell’esonero ricalca in toto quella finora prevista. Dunque, l’esonero è pari al 100% dei contributi dovuti all’INPS, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo su base annua pari a 8.060 euro.

L’agevolazione è inoltre subordinata al rispetto delle regole per la fruizione degli incentivi, ovvero:

  • DURC regolare,
  • rispetto delle regole sulla sicurezza sul lavoro,
  • precedenza nei contratti a termine ecc.

E adesso viene il bello:

Il Decreto dell’ANPAL recita testualmente che l’incentivo spetta ai datori di lavoro che assumano, tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2019. L’incentivo pertanto non può essere applicato alle assunzioni e le trasformazioni avvenute nel periodo da gennaio ad aprile, ma solo a decorrere dal mese di maggio; non vi è quindi una vera e propria proroga con la vecchia misura. Non posso esimermi dal sottolineare la stranezza legata a questa operazione e le difficoltà scaturenti per i datori di lavoro che, dallo scorso gennaio, hanno effettuato, anche su consiglio del professionista, numerose assunzioni e conversioni di contratti a tempo indeterminato nella convinzione che il meccanismo dell’incentivo annuale venisse rispettato.

La speranza ora è che, in attesa della Circolare INPS con le istruzioni per la fruizione dello sgravio, possa ancora arrivare una rettifica del Decreto ANPAL (così come avvenuto lo scorso anno per la stessa misura e per il bonus Neet 2018), altrimenti saranno molte le aziende che dovranno rinunciare al beneficio.

 

Luigi Errigo

Consulente del Lavoro