Il sindaco di Riace, Domenico Lucano, si è rivolto ai giudici della Suprema Corte avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, che ha sostituito gli arresti domiciliari con il divieto di dimora a Riace. Lucano è accusato dalla Procura di Locri di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di irregolarità nell’affidamento del servizio di raccolta differenziata. I giudici del Riesame nelle motivazioni dell’ordinanza adesso impugnata dinnanzi al Palazzaccio, hanno demolito il “modello Riace”.

Di seguito i punti – secondo quanto si legge in una nota stampa – che sono oggetto di ricorso per Cassazione da parte della difesa di Lucano:

1. L’ordinanza del Tribunale del Riesame individua in modo errato gli argomenti espressi dalla difesa. Ad es., l’ordinanza (p. 108) scrive che “si è giunti, persino a sostenere che in realtà la figlia della Tesfahun era nata da una relazione (così si legge nella memoria difensiva) con Gashaneh Berhanu Wondifraw, ossia con quel fratello – cugino che era cresciuto insieme alla donna e con la quale questa si sarebbe sposata in Sudan”: nella memoria difensiva ciò non è assolutamente scritto: la difesa di Domenica Lucano non ha mai sostenuto ciò. Ancora, nell’ordinanza (p. 109) è scritto che “quanto alle generiche argomentazioni difensive in ordine all’invalidità di quel certificato di matrimonio celebrato in Sudan da un prete ortodosso sprovvisto di poteri rappresentativi…”: nella memoria difensiva ciò non è assolutamente scritto: la difesa dí Domenico Lucano non ha mai sostenuto ciò. Cosicché l’ordinanza attribuisce alla difesa di Domenico Lucano cose mai dette.

2. Il riesame riguardava, ovviamente, esclusivamente i reati di cui ai capi T) e Y), e, cioè, quelli per i quali erano stati disposti gli arresti domiciliari dal Gip del Tribunale di Locri. Questo era il tema del riesame. Con riferimento all’esame della sussistenza o meno delle esigenze cautelari, l’ordinanza del Tribunale del riesame fa riferimento, invece, agli altri capi d’imputazione provvisoria in ordine ai quali il Gip del Tribunale di Locri ha rigettato la richiesta di misura cautelare, ritenendo insussistente un quadro indiziario che la giustificasse e muovendo critiche alle indagini. Ha fatto, quindi, riferimento a temi del tutto estranei al giudizio di riesame che si è tenuto il 16 ottobre. Non solo, ma ha ritenuto di poter desumere argomenti a carico di Domenico Lucano al fine delle esigenze cautelari da elementi che sono stati ritenuti insussistenti dal Gip per quanto riguarda l’integrazione degli indizi di colpevolezza relativi agli altri reati non oggetto del giudizio di riesame: la contraddizione è evidente ed è insuperabile.

3. Fatta la premessa di cui al punto 2, l’ordinanza del Tribunale del Riesame ritiene l’illegittimità del modello Riace in quanto, a suo parere, frantoio, laboratori, fattorie, casa per il turismo dell’accoglienza Atena non potevano, proprio, essere realizzati. La circostanza che la realizzazione di tali strutture, che costituiscono la specificità del modello di accoglienza e di integrazione dì Ríace, è legittima non è stata mai messa in discussione in tutti questi anni dal ministero dell’Interno, anzi è stata costantemente oggetto di elogio da parte di tale ministero (in tutti i suoi organi ed uffici) e da parte di tutto il mondo: queste strutture sono proprio ciò che hanno qualificato e che qualificano positivamente il modello Riace: la loro realizzazione non soltanto è stata approvata dal ministero, ma non è stata mai contestata la loro realizzabilità e la loro coerenza con i fini di accoglienza ed integrazione.

4. L’ordinanza del Tribunale del Riesame dà atto che non vi è alcuna appropriazione o arricchimento personale di Domenico Lucano: non avrebbe, d’altra parte, potuto dire diversamente, perché Domenico Lucano è pressoché nullatenente. Afferma tale ordinanza che l’interesse di Domenico Lucano sarebbe da cogliere sotto il profilo della prospettiva elettorale di candidarsi con il partito di Grasso e di Boldrini. Ora, a parte la circostanza che è legittimo candidarsi con il partito di Grasso e Boldrini, a parte la circostanza che qualunque attività umana (non soltanto quella politica) tende al consenso dell’opinione pubblica, il dato di riscontro della non concretezza e significatività di tale dato enunciato dall’ordinanza del Tribunale del Riesame è costituito dal fatto che Domenico Lucano non si è candidato con chicchessia alle elezioni politiche di marzo 2018. Non solo, ma Domenico Lucano non si è mai candidato ad alcunché che non fosse il Comune di Riace: candidatura che non gli è più consentita perché questo che si sta chiudendo è il suo terzo mandato elettorale.

5. Per quanto riguarda i due unici reati oggetto del riesame, e, cioè, quelli di cui ai capi d’imputazione provvisoria T) e Y). Per quanto riguarda il reato di cui all’art, 353 bis c.p. (capo T) non è contestato a Domenico Lucano alcun fatto che abbia realizzato da sindaco come organo monocratico: la contestazione a lui formulata riguarda attività che egli avrebbe svolto come componente della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale (organi collegiali), accompagnate dall’acquisizione di tutti i pareri, favorevoli, di regolarità tecnica e contabile: il fatto che nulla è contestato a tutti gli altri componenti di tali organi conferma che l’attività di tali organi è legittima. Se l’attività di tali organi è (per come è) legittima, non può essere illegittima soltanto l’attività di uno solo dei loro componenti; che significa, in termini di necessità logica e giuridica, che è legittima anche l’attività di Domenico Lucano. Come risulta, poi, dal decreto dirigenziale n. 33367 del 13-4-2018 della Regione Calabria – Dipartimento Lavoro, formazione e politiche sociali, alla data dei fatti oggetto di procedimento l’Albo Regionale delle cooperative sociali, anche se istituito con la legge regionale n. 28 del 17 agosto 2009, non era ancora operativo. Inoltre, è stato istituito (con delibera alla quale non ha partecipato Domenico Lucano) l’albo comunale delle cooperative del Comune di Riace, per garantire la consultazione del mercato, secondo una prassi adottata in tutta Italia. Le due cooperative erano anche iscritte alla Camera di Commercio di Reggio Calabria, come categorie di tipo B). E’ pacifico che sono stati convenienti per il Comune di Riace i costi del servizio raccolta e trasporto rifiuti svolto da queste due cooperative (con modalità particolari — asinelli -perché nel centro storico di Riace in più punti non è possibile l’accesso con mezzi meccanici) e che tale servizio è stato svolto in modo perfetto da tali cooperative (alle quali non partecipava né Domenico Lucano, né alcun suo familiare, né alcun suo parente).

6. Non esiste alcun certificato originale di matrimonio da cui risulti che Lemlem Tesfhaun sia coniugata. Da documentazione esistente in fascicolo di volontaria giurisdizione già pendente dinanzi al Tribunale di Locri risulta che Lemlem Tesfhaun non è coniugata. Risulta dagli atti del procedimento che Domenico Lucano non è stato testimone ad alcuni matrimonio tra Lemlem Tesfhaun e Gashaneh Berhanu Wondifraw. In base a tali dati anagrafici risulta che Lemlem e Gashaneh hanno nomi e cognomi diversi. Per quanto riguarda il matrimonio tra altre due persone, che non è oggetto di alcuna contestazione specifica a carico di Domenico Lucano, ma che viene utilizzato come elemento di contesto, i due interessati hanno più volte dichiarato ai mass media che il loro matrimonio è effettivo. Per quanto riguarda un terzo matrimonio, anch’esso non oggetto di alcuna contestazione specifica, ma anch’esso utilizzato come elemento di contesto, è la stessa ordinanza del Tribunale del Riesame (così come già l’ordinanza del GlP) a dare atto che tale matrimonio non è stato celebrato per il rifiuto di Domenico lucano a celebrarlo.

Fonte: newz.it